La tassazione di Bitcoin e dintorni

Purtroppo anche dei miei clienti sono presi dalla moda dei Bitcoin e simili. Non sono preparato su questo argomento, per cui vi chiedo come vanno tassate le operazioni su questa discussa tipologia di stumenti d’investimento
C. F., Milano

Pochi intermediari offrono il regime amministrato e bisogna provvedere in dichiarazione. Con la nascita dei future sui Bitcoin, si può affermare che tali contratti sono derivati come su comodità e generano redditi diversi, con compensazione tra plus e minusvalenze. Discorso analogo per i contratti scambiati fuori mercato e i cfd. Le cose si complicano passando alle criptovalute “fisiche”. Tali operazioni sono esenti dall’Iva ex articolo 10,comma primo, n. 3 del Dpr n. 633/1972, mentre i relativi profitti sono imponibili Ires e Irap.

L’Agenzia delle Entrate, rifacendosi ad un pronunciamento della Corte di Giustizia UE, ha definito il “cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale Bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti” come “prestazioni di servizio a titolo oneroso” (sub specie di “intermediazioni nell’acquisto e vendita di Bitcoin”), che – in quanto “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” – sono riconducibili all’art. 135, paragrafo I, lettera e), della Direttiva 2006/112/CE. Di conseguenza, tali operazioni sono esenti dall’IVA ex art. 10, comma primo, n. 3 del DPR n. 633/1972, mentre i relativi profitti sono imponibili IRES ed IRAP.

Il valore liberatorio però non è previsto da alcuna norma. Inoltre, a questo punto le operazioni in criptovalute “fisiche” si possono considerare come in valuta estera, con applicazione dell’articolo

67, comma 1-ter del Tuir e tassazione nel caso  in cui la giacenza nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata. Inoltre non c’è riconoscimento delle minusvalenze. Sarebbe assai opportuna una Circolare delle Entrate che entri nei dettagli della tassazione di uno strumento sconosciuto ai più.

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