Obblighi informativi Mifid 2, il richiamo di Consob

Mifid 2 è entrata da poco in vigore, con tutto quello che ne deriva in termini di recepimento (le modifiche apportate al Tuf dal d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017 e il nuovo Regolamento Intermediari Consob) ma i dubbi operativi non sono del tutto scomparsi con l’entrata in regime della direttiva. Non è un caso quindi se Consob ha deciso di pubblicare lo scorso 1 marzo 2018 una nota inerente gli obblighi informativi degli intermediari, uno dei temi più ostici della normativa.

Come ricorda Consob il quadro normativo delineatosi a seguito dell’adeguamento dell’ordinamento domestico alla disciplina europea di matrice Mifid 2 ha rilevanti impatti sugli obblighi degli intermediari. In particolare, i mutamenti intervenuti richiedono interventi sulle politiche e sull’assetto procedurale, al fine di conformarsi ai mutamenti medesimi.

Al riguardo, ai sensi della delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, gli intermediari sono tenuti a inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione (variamente denominata a seconda della natura dell’intermediario medesimo), contenente una rappresentazione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche (di seguito unitariamente denominata “Relazione sui servizi”).

L’autorità richiama dunque l’attenzione degli intermediari sulla necessità che, in occasione dell’invio della “Relazione sui servizi” da effettuarsi nel 2018, illustrino, nelle pertinenti sezioni del relativo schema, le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della normativa di matrice Mifid 2, con specifico riferimento ai seguenti profili:

  1. a) processo di product governance;
  2. b) consulenza in materia di investimenti;
  3. c) valutazione di adeguatezza e di appropriatezza;
  4. d) prodotti complessi ed execution only;
  5. e) informativa alla clientela con particolare riguardo a quella su costi e oneri;
  6. f) pratiche di vendita abbinata;
  7. g) best execution;
  8. h) conflitti di interesse;
  9. i) incentivi;
  10. j) requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

Per l’anno corrente, il termine di invio della “Relazione sui servizi” è prorogato al 30 aprile 2018, affinché gli intermediari possano tenere conto dei più recenti sviluppi normativi.

Le medesime esigenze sopra rappresentate sussistono, altresì, con riferimento ai soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio. In considerazione del fatto che tali gestori possono sia svolgere servizi di investimento (consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini), sia commercializzare Oicr propri o di terzi, le novità introdotte in sede di recepimento del complesso MiFID II, applicabili anche ai medesimi, richiedono la predisposizione di interventi sulle proprie politiche e procedure, al fine di adeguarsi ai mutamenti stessi.

Le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della normativa Mifid 2, pertanto, devono essere illustrate dai gestori nelle pertinenti sezioni della “Relazione sulla struttura organizzativa” che deve essere inviata, ai sensi della delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, entro il 31 marzo di ciascun anno. Di conseguenza, il menzionato documento deve essere integrato nei propri contenuti, rispetto allo schema previsto dal Regolamento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, con riferimento ai profili sopra indicati in quanto applicabili.

Analogamente a quanto sopra previsto per gli intermediari diversi dai gestori, Consob ricorda che il termine di invio della “Relazione sulla struttura organizzativa” è prorogato, per l’anno corrente, al 30 aprile 2018.

Ecco il testo integrale della Comunicazione n. 0056318 dell’1-3-2018.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!