Regolamenti Intermediari, il punto di vista dei legali

Il nuovo regolamento intermediari Consob è un tema sul quale abbiamo deciso di tornare spesso e volentieri, data la decisiva importanza che ricopre per l’attività di intermediari e consulenti finanziari e anche perché con la pubblicazione dello stesso si completa di fatto la fase di recepimento della Mifid 2 in Italia.

In ragione di ciò oggi vogliamo proporvi, analisi a cura di Vincenzo La Malfa e Antonio Longo dello studio legale Dla Piper (bio in calce all’articolo), incentrata sulle principali novità del suddetto regolamento.

In prima analisi vediamo quali sono gli elementi di maggiore rilevanza segnalati:
• le norme attinenti alla fase di autorizzazione ed ingresso in Italia delle imprese di investimento UE o di paesi terzi (rispetto alla UE) diverse dalle banche (articoli 3-31),
• le norme dedicate espressamente alla trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento, pubblicità, adeguatezza, appropriatezza e “best execution (articoli 36-50);
• le previsioni in tema di “incentivi” (inducements), ricerca in materia di investimenti (articoli 52-59), e rendicontazione in favore dei clienti (articolo 60);
• la nuova regolamentazione sulla “product governance” applicabile agli intermediari “produttori” dei prodotti finanziari e a quelli “distributori”, parte della catena di intermediazione (articoli 62-77);
• la definizione di specifiche procedure interne di compliance, trattamento dei reclami e conflitti di interesse (articoli 88-95).

Per quanto concerne la specifica operatività degli operatori finanziari si segnalano inoltre le nuove norme di carattere organizzativo concernenti i requisiti di “conoscenza e competenza” che dovranno essere possedute dal personale degli intermediari che si interfacciano direttamente con la clientela (articoli 78-82). A tal riguardo sono introdotti specifici requisiti ed obblighi di carattere organizzativo a carico degli intermediari per assicurare che i dipendenti ed i collaboratori degli intermediari posseggano un determinato bagaglio e livello minimo di conoscenze e competenze (tra cui titoli di studio minimi ed esperienze professionali documentate), oltre che per assicurare attività di formazione professionale su base continuativa.
Requisiti differenziati e via via più intensi sono inoltre stati stabiliti per la semplice “fornitura di informazioni”, e per la più complessa attività della “prestazione di consulenza”.

Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza

Le norme su offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza (articoli 124-128) sono state ricalibrate rispetto al nuovo quadro normativo e regolamentare, ma senza radicali innovazioni. Sono inoltre state introdotte nuove specifiche previsioni sulla offerta e consulenza di “depositi strutturati” ed altri prodotti finanziari “diversi dagli strumenti finanziari emessi dalle banche” (articoli 129-131) e la realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (articoli 131-135).

Tra le norme principali che rilevano sull’operatività concreta dei consulenti finanziari si segnalano le previsioni sull’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (articoli 155-160), ed in particolare: (a) gli obblighi di aggiornamento professionale, diversi ed ulteriori rispetto quanto già visto in tema di personale dipendente degli intermediari che si interfacciano con la clientela; (b) requisiti da rispettare in tema di incompatibilità all’assunzione del ruolo di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; (c) regole generali di comportamento; e (d) talune regole specifiche di comportamenti nei riguardi di clienti o potenziali clienti (articolo 159), tra cui ad esempio l’obbligo di consegnare al potenziale cliente al “primo contatto” (i) una dichiarazione redatta dal consulente abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale consulente, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del TUF; (ii) una copia di una comunicazione conforme al modello di cui al nuovo Allegato n. 4 al Regolamento Intermediari.

L’avv. Vincenzo La Malfa ha maturato una consolidata esperienza nella gestione di tutte le tematiche inerenti alla regolamentazione finanziaria con particolare riguardo al ricorso al mercato dei capitali, all’emissione di bond e note strutturate e agli strumenti finanziari derivati e relative garanzie. Negli ultimi anni ha acquisto significative esperienze nell’assistenza a banche e intermediari finanziari nella emissione e ristrutturazione di soluzioni finanziarie complesse e tailor-made conclusi con clientela istituzionale (quali Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni Bancarie).

L’avv. Antonio Longo ha una particolare specializzazione in relazione ai profili legali e tributari connessi al settore dei private clients, nella fiscalità internazionale, in materia di IVA e imposte di successione e donazione. Ha, inoltre, maturato una significativa esperienza sui profili sanzionatori tributari, nel contenzioso tributario e in materia di diritto penale tributario.

 

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