Violazione del monomandato e non solo, sospeso ex Allianz Bank

La delibera 20316 di Consob ci presenta un nuovo caso di sospensioni di un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Stiamo parlando di Luca Gasparotto, professionista ex Allianz Bank Financial Advisors (il 2 gennaio 2018 il sig. Gasparotto ha presentato le dimissioni, successivamente accolte), consulente che avrebbe procacciato clientela per conto di un intermediario terzo (non abilitato) a fronte di un compenso pari a 15.000 euro.

Più nel dettaglio Consob riporta che Gasparotto sarebbe responsabile di:

-violazione del c.d. monomandato, per aver promosso la sottoscrizione di prodotti finanziari nell’interesse della società […omissis…], mentre svolgeva attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per conto di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.;

-esercizio di attività riconducibile a quella di offerta fuori sede per conto di un soggetto non abilitato ad operare in Italia;

-comunicazione di false informazioni ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. in occasione della verifica svolta dall’intermediario nei suoi confronti in data 30 ottobre 2017, avendo dichiarato elementi non congruenti con le dichiarazioni rilasciate alla Guardia di Finanza nell’ambito delle sommarie informazioni rese ai sensi dell’art. 351 c.p.p. in data 17 gennaio 2017;

Tutto ciò si traduce nelle seguenti ipotesi di violazione:

-art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 (secondo cui l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto), per aver promosso la sottoscrizione di prodotti finanziari nell’interesse della società […omissis…], mentre svolgeva attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per conto di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.;

-art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per avere esercitato attività riconducibile a quella di offerta fuori sede per conto di un soggetto non abilitato ad operare in Italia e per aver fornito false informazioni ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. in occasione della verifica svolta dall’intermediario nei suoi confronti in data 30 ottobre 2017, avendo dichiarato elementi non congruenti con le dichiarazioni rilasciate alla Guardia di Finanza nell’ambito delle sommarie informazioni rese ai sensi dell’art. 351 c.p.p. in data 17 gennaio 2017;
Sulla base alla documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza di […omissis…] risulta che il sig. Gasparotto, nell’ambito delle sommarie informazioni rese ai sensi dell’art. 351 c.p.p. in data 17 gennaio 2017, ha dichiarato quanto segue: “Il […omissis…] mi propose una sorta di collaborazione sulla possibile costituzione di un progetto per attirare clientela e gestire i loro soldi. Lo informai che tale tipo di attività prospettata dal […omissis…] non è possibile in Italia. (…) Nonostante questo, avendo notato la sua capacità di ottenere risultati finanziari in breve tempo, gli ho ugualmente segnalato potenziali clienti. (…) Mi sono quindi accordato verbalmente con il […omissis…] che, a fronte delle segnalazioni di potenziali clienti, avrei percepito una provvigione alla conclusione dei contratti in ragione di quanto versato dai clienti. Il rapporto di collaborazione continua tutt’oggi, poiché ho diversi clienti che hanno ancora investimenti con lui e perché ho ulteriori numerose persone che mi chiedono informazioni sul progetto, nonché di poter investire (…). Ho procacciato circa una trentina di clienti per il […omissis…], dei quali diciassette sono ancora attivi e li seguo direttamente (…). I diciassette attualmente gestiti da me hanno versato al […omissis…] circa 120.000 euro (…). A fronte della mia attività di procacciatore ho ricevuto fino ad ora, se non ricordo male, circa 15.000 euro. (…) Per quanto riguarda la mia attività di procacciamento io, fino al settembre del 2016, ho provveduto direttamente a far compilare ai clienti procacciati la “ Proposta di investimento” fornita dal […omissis…] che, completa dei dati personali e bancari nonché dei loro documenti di identità, veniva a lui da me direttamente consegnata: dal settembre 2016 non ho procacciato altri clienti, ma so che la procedura è cambiata, in quanto è il cliente che direttamente tramite il sito […omissis…] provvede a registrarsi, a scaricare la proposta ed a rinviarla compilata. (…) Fino ad oggi quindi i 17 clienti procacciati e da me seguiti non hanno mai incontrato direttamente il […omissis…], se non forse due o tre, ma hanno avuto contatti unicamente con me”.

In riferimento ai fatti sopra descritti Consob ha comunicato la sospensione di Gasparotto in via cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della delibera (qui il testo completo della stessa).

 

 

 

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