Sono diverse le irregolarità che Consob ha contestato al signor Giovanni Battista Gennaro, ex professionista di Banca di Credito Cooperativo del Veneziano, Apogeo Consulting Sim e Veneto Banca, una combinazione che ha portato alla radiazione dall’albo unico dei consulenti finanziari.
Nel dettaglio l’autorità ha evidenziato la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:
- art. 106, comma 1, lett. e), per aver svolto un’attività in grave contrasto con l’ordinato svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per conto di Veneto Banca e Azimut, avendo personalmente svolto attività di intermediazione titoli in relazione a somme di pertinenza di taluni clienti, anziché indirizzare le stesse verso investimenti presso i soggetti abilitati per conto dei quali egli svolgeva offerta fuori sede;
- art. 107, comma 1, per aver acquisito somme di pertinenza dei clienti, non provvedendo a restituire gli importi a richiesta degli interessati ed utilizzando le somme ricevute a fini personali, anziché investirle per conto dei clienti;
- art. 108, comma 3, nella parte in cui prescrive che il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente, avendo il sig. Gennaro generato confusione nei clienti in merito all’attività svolta per conto degli intermediari mandanti ed a quella svolta in autonomia, di cui sub 1). Ciò tramite: a) la proposta ai clienti di conferire in suo favore un «incarico di intermediazione titoli» parallelamente all’attività svolta per conto dell’intermediario mandante, b) l’accettazione dai clienti e la consegna agli stessi di denaro mediante operazioni recanti causali equivoche, apparentemente riconducibili all’attività di offerta fuori sede per conto dell’intermediario mandante, nonché c) la consegna ai clienti di rendiconti non ufficiali, alcuni dei quali recanti la sua sottoscrizione in qualità di «consulente finanziario», altri contenenti la dicitura «Promotore Finanziario ai sensi della Legge 02/01/1991 n. 1 – Iscritto all’Albo al n. 144 il 12/02/1992» e un altro redatto su carta intestata Apogeo Consulting SIM S.p.A. in un periodo in cui la risparmiatrice interessata non era cliente di tale intermediario;
- art. 108, comma 5, per aver accettato dai clienti mezzi di pagamento difformi da quelli ivi previsti, al fine di porre in essere l’attività sub 1);