Mifid 2? Sarà un successo a patto che..

Il panorama normativo derivante dalla implementazione in Italia della Mifid 2, a seguito della recente emanazione da parte
 della Consob del regolamento intermediari, può dirsi pressoché completo. Va ammesso che la lunga attesa non ha interamente soddisfatto tutti coloro che si aspettavano delle risposte ai molti dubbi interpretativi e applicativi che questa nuova normativa porta con sé. La ragione sta nel fatto che molta parte della disciplina è contenuta nei regolamenti delegati europei, che erano già immediatamente efficaci nei singoli Stati membri, non necessitando
di un atto di recepimento e che quindi sono stati pedissequamente richiamati all’interno del regolamento. Ma proprio in ragione del fatto che queste norme discendono da fonti europee, la Consob, per evitare fenomeni di gold plating, non ha inteso fornire risposte nell’esito della pubblica consultazione, rimandando all’attività interpretativa che l’Esmache sarà chiamata a fare in sede di risposta alle Q&A.

INGREDIENTI FORTI -
La domanda ricorrente è se
e come questa riforma sarà
capace di incidere sul mercato
e sulle varie realtà operative. Gli ingredienti sembrano esserci
tutti dato che la Mifid 2 tocca moltissimi punti nodali. Alcuni molto innovativi, come la product governance con i suoi forti
riflessi sulle modalità distributive, laproduct intervention con
i nuovi poteri delle autorità
di vigilanza, la consulenza finanziaria indipendente, con
il definitivo sdoganamento dei consulenti indipendenti e delle società di consulenza e l’apertura dell’Albo, l’utilizzo di processi tecnologici automatici, come quelli di negoziazione algoritmica e di robo advisor. Altri già presenti, come la disciplina degli incentivi e delle condizioni di ricevibilità, quella del conflitto di interessi, le politiche interne di remunerazione. Infine c’è un forte intervento propulsivo sul tema della disclosure idoneo a incidere su discipline già presenti, come il nuovo regime di trasparenza ex ante ed ex
post dei costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, la rappresentazione dei costi sui rendimenti e la trasparenza sul rapporto costi benefici negli switch.

SPIRITO RIFORMATORE – 
La Mifid 2 non è una rivoluzione copernicana, come lo fu Mifid
1, ha piuttosto uno spirito riformatore. Non interviene con drastici obblighi e divieti, ma preferisce incidere fortemente sulle regole di condotta con l’obiettivo di guidare i comportamenti verso più alti standard qualitativi.
Con Mifid 2 si sarebbe potuto scegliere di vietare ogni forma
di inducement ma si è deciso
di incidere sui comportamenti imponendo un nuovo regime
di trasparenza secondo cui
gli incentivi dovranno essere rappresentati come un costo del servizio. Questo farà sì che un cliente che ha sempre pensato che la consulenza finanziaria ricevuta dalla sua banca fosse gratuita, si accorgerà che non lo è, non lo
sarà e non lo è mai stata. Dopo
di che è ragionevole pensare che l’investitore si informerà sul costo diretto e indiretto del servizio di consulenza sul mercato e valuterà il rapporto tra il costo e la qualità del livello di servizio offerto.

REGOLE D’INGAGGIO CHIARE
 – Alla fine di questo processo
è ragionevole ritenere che l’investitore possa rimanere cliente oppure dirigere la propria scelta su un altro intermediario che sembra offrire un servizio migliore. Ma al netto di ciò, credo si possa però convenire su un punto: quel processo, per essere sano ed efficace, dovrebbe fondarsi su un’interpretazione uniforme da parte degli operatori di mercato
del nuovo regime di trasparenza della rappresentazione dei costi e oneri dei servizi d’investimento. Solo se le regole di ingaggio sono chiare, precise e cogenti, possono guidare la sana competizione
sul mercato. L’elemento di forte preoccupazione quindi sta proprio qui: recenti survey mostrano un ambito di incertezza troppo alto, con operatori che hanno preso posizioni significativamente diverse gli uni dagli altri, con un’assenza di chiari casi di first mover.

L’IMPORTANZA DEL TERZO LIVELLO –Come in ogni riforma importante, il successo o l’insuccesso della Mifid 2 dipenderà da come verrà applicata. Solo se si sceglierà un criterio di rigore che guidi all’uniformità dei comportamenti, potranno vedersi dei risultati significativi. Al contrario vi sarà un grosso rischio che possa trasformarsi in un flop con grande spreco di investimenti e di risorse. È da ritenere che questa sia anche l’opinione dei regulator. Come noto gli intermediari abilitati entro il 31 marzo di ogni anno devono inviare una relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento. Quella di quest’anno è particolarmente importante perché è la prima post Mifid
 2. La Consob pertanto, con la recentissima comunicazione numero 0056318 dello scorso 1 marzo, è intervenuta concedendo una proroga fino al 30 aprile per l’invio e, contestualmente,
 ha richiamato l’attenzione degli intermediari perché illustrino in modo dettagliato le specifiche misure adottate per conformarsi alla nuova normativa facendo specifico riferimento a una serie
di temi di cui la Commissione fornisce un elenco preciso. Scorrendo l’elenco, che passa dalla product governance agli incentivi e dalla trasparenza alla valutazione di adeguatezza, si ha conferma dell’importanza di un intervento interpretativo di un cosiddetto terzo livello da parte delle authority, capace di traghettare la riforma verso una autentica effettività.

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