Agenzia delle entrate sui bond: credito d’imposta anche se non c’è rimborso

Domanda. Possibile che non si riesca a far recuperare almeno il credito di imposta per i tanti che hanno perso tutto con azioni e bond delle banche finite in risoluzione? Si tratta del 26%, non poco. Specie per chi ha perso tutto.

D.S., Roma

Risposta. Fino a oggi era impossibile, ma per fortuna le cose sono cambiate anche se soltanto per le obbligazioni. Secondo l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Sportello Advisorynel caso di titoli obbligazionari emerge un credito di imposta nel caso di cessione a titolo oneroso o anche in caso di rimborso totale o parziale a scadenza, evento che è assimilato alla cessione a titolo oneroso.

Inoltre, recentemente, c’è stata una risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello secondo cui il credito di imposta emerge anche nel caso di mancato rimborso integrale.

Insomma secondo l’Agenzia delle Entrate anche la scadenza di un bond senza che avvenga il seppur minimo pagamento assume rilevanza fiscale esattamente come se il bond fosse stato in tutto o in parte rimborsato. La contabilizzazione del credito deve avvenire sulla base della documentazione dell’emittente tenuto anche conto della procedura cui è sottoposto, per esempio la liquidazione coatta amministrativa. Poiché la vicenda riveste un interesse di carattere generale, non sarebbe male l’emanazione di una vera Circolare dell’Agenzia delle Entrate. Le azioni invece in caso di rimborso per recesso, riduzione di capitale o liquidazione della società generano per il fisco redditi di capitale (art. 47), categoria per cui non esiste il credito di imposta in caso di rendimento negativo, e la risoluzione della banca non fa pertanto emergere plusvalenze o minusvalenze da capital gain.

 

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