Nuova Banca Etruria vince in appello contro Consob

Si apprende dal sito Consob che la Corte D’Appello di Firenze – I sezione civile – con sentenza n. 1055/2018  del 9.2/14.5.2018 ha annullato la delibera 20067 nella parte in cui estende alla Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio Spa  l’ingiunzione di pagamento come “eventuale avente causa obbligata” della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Sc.

Con ricorso ritualmente notificato alla controparte la Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio aveva proposto opposizione (poi appunto accettata) ex art.195 comma 4 del dlgs.n.58/98 avverso la notifica, quale ” eventuale avente causa obbligata” della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazioa, individuata quale responsabile solidale ex art.195 comma 9 TUF vigente, della delibera n. 20067 in data 12/7/2017 di applicazione nei confronti di numerosi soggetti già facenti parte del cda della Banca o del collegio sindacale della medesima ex art.190 del medesimo TUIF della sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi 1.120.000,00 Euro con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione come ivi indicati.

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