Aggravamento del rischio di titoli negoziati: l’intermediario deve informare il cliente

Domanda.Un cliente lamenta il mancato avviso dell’aggravamento del rischio riguardo un titolo posseduto. C’è l’obbligo di seguire i titoli anche dopo la negoziazione?

P.P., Milano  

 Risposta.La materia è assai dibattuta nei tribunali. Una parola più o meno decisiva è arrivata dalla Cassazione, la cui Prima Sezione con Sentenza 16318 del 3 luglio 2017, ha escluso che nella compravendita Sportello Advisorydi valori mobiliari, quando l’intermediario abbia stipulato con il cliente un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato.

La questione analizzata riguarda però fatti antecedenti alla Direttiva Mifid nel 2007, che impone regole assai più stringenti riguardo le informazioni agli investitori.

L’Acf Consob ha sancito, nella Decisione 116, la responsabilità di una banca che non si era curata, se non a default intervenuto, di informare il cliente della variazione significativa del livello di rischio che le obbligazioni avevano subito nel tempo. Secondo il Collegio, gli intermediari assumono obblighi di informare, in tempo utile, in relazione a qualsiasi modifica rilevante attinente alla natura, ai rischi degli strumenti finanziari trattati. Tali obblighi non appaiono solo al momento della negoziazione ma per tutto il periodo in cui il cliente detiene lo strumento.

Riguardo le informazioni da fornire ai clienti, è da segnalare la recentissima Ordinanza di Cassazione, Sezione Prima, numero 3914 del 16 febbraio scorso, in cui si specifica che le informazioni ai clienti vanno fornite dall’intermediario a prescindere dal servizio concretamente prestato in quanto tale norma è una disposizione di carattere generale, valevole per qualsiasi tipo di investimento. Anche se si è in presenza di operazione prestata sotto regime di execution only, ossia di mera esecuzione, pertanto, le informazioni da trasmettere al cliente debbono essere concrete e specifiche, come propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento. Le stesse vanno date comunque, indipendentemente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell’investitore e di peso dell’investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito.

 

 

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