Su basi scientifche

di Paolo Jurasek, vicepresidente
e consulente legale UNAPASS

Le leggi Bersani hanno introdotto nel nostro ordinamento il divieto di esclusiva rendendo in potenza gli agenti del mercato italiano plurimandatari.
Al di là delle affermazioni che spesso hanno contenuto ideologico, il dispositivo normativo impone una serie di riflessioni sulle modalità di attuazione di questo plurimandato potenziale e sulle implicazioni giuridiche nei rapporti impresa-agente.

Innanzitutto la considerazione di quale sia il profilo riconducibile e applicabile al regime di esclusiva così modificato, tra i quattro previsti dall’Accordo nazionale Impresa Agenti:

gli agenti finora in esclusiva bilaterale e zoppa (figura 2 e 3) sono ora assimilabili al regime di cui alla figura 4 (esclusiva cosiddetta consensuale)? La risposta sembrerebbe essere negativa, in quanto il divieto di esclusiva discende da una norma e non dalla volontà delle parti.

A favore di questa tesi, depongono da un lato la disciplina economica applicata nell’ipotesi di risoluzione dei contratti imprese-agenti e dall’altro i nuovi mandati che configurano, a seconda dei casi, il regime dei rapporti riconducendoli alla figura 2 o 3 dell’Accordo, salvo poi riferirsi ai dispositivi delle Leggi Bersani per i rami non vita. Da ciò discende l’inesistenza di alcun obbligo giuridico di comunicazione all’impresa con la quale si siano finora intrattenuti rapporti in esclusiva, della volontà di avere rapporti anche con altra mandante. Infatti, tale obbligo, sussiste solo per le figure riconducibili alla figura 4, come previsto dall’Accordo Nazionale Impresa Agenti.

Chiarito questo punto, rimane però, la considerazione che, quantomeno nell’ipotesi in cui il mandato agenziale sia stato conferito a una società, nella quasi totalità dei casi, l’oggetto sociale nell’atto costitutivo prevede l’esercizio, non tanto di una generica attività di intermediazione, ma piuttosto dell’esercizio di attività di agenzia per una sola e specifica impresa mandante.

Solitamente, poi, vi sono altre clausole contenute negli attuali mandati che, coerentemente con questa impostazione, impongono comportamenti sia nella gestione amministrativa sia in quella dei rapporti con i propri subagenti.

Va da sè che, l’esercizio del plurimandato attraverso la stessa società, impone una modifica dello statuto societario, non solo all’articolo che ne descrive l’oggetto, ma in tutti quelli che, caso per caso, ne limitino un utilizzo secondo la normativa Bersani. Ma è bene sottolineare che, invece, in questo caso, quantomeno l’informazione di volere modificare l’atto costitutivo è un atto che è bene compiere fissando anche un termine per eventuali risposte.

Dopo aver affrontato questi due atti bisogna però considerare le modalità di esercizio: molti mandati impongono l’uso esclusivo dei locali ai fini dell’espletamento dell’attività agenziale e, ancora, spesso le proprietà dell’hardware e del software o addirittura della mobilia sono di proprietà delle imprese mandanti.

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