Una SIM senza gambe

Da poco è stata resa disponibile la bozza di regolamento che la Consob è tenuta ad emanare ai sensi dell’art. 18-bis del Testo Unico delle Finanza. Con tale regolamento, per il quale in questo momento è in corso la fase di consultazione ed esame da parte del pubblico e degli operatori, l’autorità di vigilanza è chiamata a determinare “…i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità;
b) all’iscrizione all’albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
c) alle cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai consulenti finanziari;
f) all’attività dell’organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;
g) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari”.

A dirla tutta ho appena avuto il tempo di scorrere l’articolato proposto e quella che vi trascrivo è la prima impressione di modesta o nulla valenza giuridica; tuttavia, poiché siamo in fase di discussione, credo che sia opportuno dedicare queste poche righe almeno a stimolarla se non ad approfondirla.

Del resto non è una novità che nel nostro paese si guadagnano i favori del pubblico più sparando slogan che cercando di fare un discorso serio e, per questa volta, che sono in ritardo con l’editore, mi adeguo.

1) Per prima cosa si legge nelle norme della bozza in discussione una grandissima prudenza, figlia della solita paura di concedere troppa libertà.
Premetto che non c’era da aspettarsi molto di diverso dopo che il nostro legislatore nazionale ha deciso di limitare l’accesso delle persone fisiche al solo servizio di consulenza in materia di investimenti pur con le amplissime facoltà concessegli dall’art. 4 della direttiva MiFID: “Gli Stati membri possono includere nella definizione di «impresa di investimento» le imprese che non sono persone giuridiche a condizione che:
a) il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, e
b) siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico”.
La Consob ha rispettato in pieno lo spirito dell’autorità emanando un regolamento che è estremamente articolato e rende il futuro consulente finanziario indipendente assai simile a una SIM con gambe e braccia. Il livello di definizione poi è notevole e, a dispetto dei “principi e criteri”, in certi punti come la disciplina dei ricorsi, sin troppo dettagliato.

2) Viene spontaneo chiedersi come faranno i consulenti finanziari a sbarcare il lunario:

ll regolamento impone loro di dotarsi di un’organizzazione assai complessa e a sopportare oneri non di poco conto in relazione a procedure (art. 25), registrazioni (art. 27), rendiconto (art. 21), informativa alla clientela (art.23), formazione e aggiornamento professionale (art. 14), etc…, ma li esclude, al contrario di quanto avviene per banche e SIM, da ogni possibilità di percezione di retrocessioni (art. 12, comma 2 “Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari non possono versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio”);

  • tra l’altro tale ultima norma rende assai dubbio che possano avvalersi dei cosiddetti segnalatori per allargare il giro della propria clientela;
  • nemmeno possono vendere polizze per l’incompatibilità prevista dall’art. 13, comma 1, lettera c), mentre a questa attività si dedicano con gran lena tante SIM di proprietà di gruppi assicurativi;
  • il tutto in un mercato nel quale il cliente non è mai stato richiesto di pagare la consulenza in materia di investimenti.

Rispetto a banche e SIM il consulente si troverà quindi verosimilmente ad avere oneri assai simili e minori fonti di reddito (anzi una sola, la parcella); rispetto ai promotori, che non dimentichiamolo vanno oggi tutti in giro con la targhetta di consulenti per conto del proprio intermediario, sarà infinitamente più caro.

Chi si aspettava una nuova professione, creativa, dinamica e scevra di vincoli è meglio che valuti bene se lasciar perdere l’albo e fondare una SIM con quattro colleghi.


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