Attività di consulenza

La pubblicazione, in data 5 giugno 2008, della bozza di regolamento della Consob (di attuazione dell’art. 18 bis del D.lgs 58/98) ha nel frattempo chiarito che lo svolgimento della consulenza in forma individuale, mediante iscrizione nell’albo dei consulenti finanziari, è soggetto a regole di comportamento non molto diverse da quelle previste per la prestazione della consulenza da parte degli intermediari finanziari (SIM, banche, SGR).
Nelle premesse al documento di consultazione la Consob ha correttamente precisato che il Regolamento è finalizzato ad assicurare un livello di protezione dei clienti equivalente a quello offerto dalla disciplina dei soggetti abilitati e ad assicurare la conformità della disciplina dei consulenti finanziari persone fisiche al regime normativo MIFID. 

Da una prima analisi dei contenuti del regolamento emerge che in alcuni casi le regole di comportamento previste per i consulenti finanziari sono addirittura più rigorose di quelle contemplate dal regolamento intermediari.
In materia di informativa alla clientela l’art. 18 del regolamento dispone che il consulente non si limiti a fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, ma debba fornire le caratteristiche dello specifico strumento finanziario raccomandato, nonché i rischi propri dei prodotti e delle strategie di investimento consigliate.
Analogamente a quanto previsto per gli intermediari finanziari, i consulenti sono tenuti ad acquisire le informazioni sul grado di conoscenza ed esperienza del cliente, sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento e a valutare preventivamente l’adeguatezza delle operazioni consigliate.
 
L’art. 20 del regolamento prevede che il consulente finanziario tenga evidenza della data e dell’ora in cui ciascuna raccomandazione è stata comunicata al cliente, dello strumento finanziaro e di altri dati dell’operazione con obbligo di rilasciare copia delle registrazioni ai clienti che ne facciano richiesta. 
Il consulente finanziario può fornire il servizio di consulenza solo sulla base di un contratto scritto con un contenuto minimo conforme a quanto previsto dall’art. 16. 
 
Il contratto deve indicare le modalità e la frequenza del rendiconto del servizio prestato.
Sotto il profilo organizzativo i consulenti finanziari sono tenuti ad adottare, applicare e mantenere procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività prestata volte a garantire l’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza. Nel commento all’art. 25 del documento la Consob ha chiarito che, qualora l’attività di consulenza sia caratterizzata da significative dimensioni e complessità, il consulente dovrà dotarsi di una struttura organizzativa formalizzata con la definizione di procedure per il controllo di conformità, di comunicazione interna e di trattazione dei reclami.
La necessità di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata importa il sostenimento da parte del consulente indipendente di costi analoghi a quelli di una SIM monofunzionale. 
 
Si pensi in proposito alla necessità di dotarsi di un software che consenta di trattare le informazioni relative alla clientela e di valutare correttamente l’adeguatezza delle operazioni ovvero alla necessità di utilizzare una modulistica appropriata e rendicontazioni precise nei confronti degli investitori. 
Rispetto alla SIM gli unici costi che il consulente indipendente non dovrà sostenere saranno rappresentati dai compensi del collegio sindacale, della società di revisione e delle funzioni di controllo interno (in particolare della funzione di compliance). 

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