Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con le obbligazioni convertibili

RISPOSTA “D” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito dell’esecuzione degli ordini, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.

Secondo l’articolo 46 della delibera Consob 16190 in materia di informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini, gli intermediari:

A: ottengono il consenso del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini entro sei mesi dall’inizio dello svolgimento del servizio
B: ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato. Tale consenso deve essere espresso in relazione alle singole operazioni
C: devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, su richiesta della Consob, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia di esecuzione
D: specificano ai clienti se la strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda le obbligazioni convertibili. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Nelle obbligazioni convertibili la conversione:

A: deve essere sempre effettuata
B: può essere sempre esercitata
C: può essere effettuata in un periodo di tempo continuo o a scadenze prefissate
D: può essere effettuata solo a scadenze prefissate, in genere in prossimità delle assemblee ordinarie

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