RISPOSTA “B” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito delle informazioni richieste dal cliente, era quella contraddistinta dalla lettera B. La riproponiamo qui di seguito.
Ai sensi dell’articolo 127-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal titolo VI “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti