L’imposta sulle polizze miste vale anche per le rendite

Domanda. L’esenzione di imposta delle somme erogate ai beneficiari di polizze miste segue le stesse regole sia in caso di prestazione unica, sia nel caso di prestazioni ricorrenti?

Risposta. Sì e come sostiene il lettore. La Legge 190/2014 ha radicalmente cambiato uno status quo di decenni che poneva sul medesimo livello le polizze caso morte vere e proprie (tcm) e quelle a contenuto anche finanziario (polizze miste). Fino ad allora infatti le somme liquidate in caso morte ai beneficiari erano in ogni caso esenti da imposta.
Dal gennaio 2015 invece è prevista l’esenzione solo per le somme rappresentanti la parte di capitale legata al rischio demografico, vale a dire la parte di premio pagata alla compagnia a fronte allo specifico rischio e che, in caso di mancato decesso nel periodo di validità del contratto, viene acquisito definitivamente dall’impresa e non incrementa il valore di riscatto.
Conseguenza di ciò è che i capitali erogati dalle polizze caso morte tcm sono ancora del tutto esenti mentre le polizze miste vedono tassati i rendimenti finanziari. Il metodo di tassazione prevede che occorre innanzitutto verificare se il premio versato è divisibile tra rischio demografico e investimento finanziario, vale a dire se è quantificabile, sulla base di dati certi, la ripartizione fra le due componenti. Se ciò è possibile, la quota corrisposta a fronte dei premi pagati per la copertura del rischio morte è esente, mentre viene assoggettata a Irpef come reddito di capitale la differenza tra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato in caso di vita e l’ammontare dei premi pagati. Quando invece la distinzione non è possibile, il reddito imponibile va calcolato con il metodo proporzionale illustrato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 1 aprile 2016, ossia replicando il peso delle due componenti sul valore della prestazione finale. Medesime regole, venendo al quesito del lettore, si adottano per le polizze con prestazioni ricorrenti, come da Risoluzione 76/E del 16 settembre 2016.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!