Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con i contratti di locazione

RISPOSTA “D” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito della risoluzione del contratto, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.

La risoluzione del contratto per inadempimento:

A: non ha mai effetto retroattivo tra le parti
B: ha sempre effetto retroattivo tra le parti, anche nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione si estende alle prestazioni già eseguite
C: non ha mai effetto retroattivo tra le parti, fatta eccezione per il solo caso di contratti a esecuzione immediata aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili di particolare valore
D: ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda i contratti di locazione. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione?

A: Generalmente no, in nessun caso
B: No, salvo che il locatore non provi che siano accaduti per causa a lui imputabile
C: Sì, tranne che nel caso di incendio
D: Sì, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!