Diligenza sui prodotti? Non tocca solo al consulente

È di cinque cartelle il documento di osservazioni che Anasf, associazione dei consulenti finanziari presieduta da Maurizio Bufi, ha invitato nei giorni scorsi all’Esma, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in merito al Consultation Paper sulle “Linee guida Mifid II: obblighi di governance dei prodotti”. (clicca qui o sul per leggere il documento, consultabile anche in fondo alla pagina)

Articolate le osservazioni a cominciare dalla tipologia dei clienti. Anasf ritiene che “con riferimento alla classificazione dei clienti ai sensi della Mifid II, la distinzione cruciale sia tra clienti al dettaglio e non al dettaglio” e che sia utile “il riferimento agli standard di clusterizzazione utilizzati a livello internazionale: high net worth individuals, clienti affluent e mass market”. Ciò perché “tale categorizzazione consentirebbe agli operatori di mercato di classificare i clienti in base alla loro situazione finanziaria, chiarendo agevolmente i tipi di servizi a cui essi possono accedere”.

Un altro punto riguarda la richiesta fatta ad Esma di “confermare” l’interpretazione secondo cui “i doveri di diligenza” non competono, di per sé, solo al consulente finanziario “in quanto sono riferiti, in prima battuta, al distributore e al produttore”. Infine “le vendite senza consulenza dovrebbero essere consentite, ma non dovrebbero essere considerate come un equivalente delle vendite assistite da consulenza”.

 

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