E’ infatti emerso che il promotore ha inviato a un cliente documenti contenenti valorizzazioni contabili non corrispondenti al vero; acquisito somme di pertinenza di un cliente derivanti da disinvestimenti di quote di fondi comuni, disconosciuti dal cliente; proposto a due investitori impieghi in prodotti finanziari la cui documentazione contrattuale non è mai stata trasmessa all’intermediario e, inoltre, ha acquisito le somme messe a disposizione per tali investimenti direttamente o mediante distrazione a favore di terzi.
Riguardo a quest’ultimo punto il promotore ha acquisito la disponibilità di valori di pertinenza da tre clienti per un importo pari a oltre 160.000 euro, simulando operazioni di investimento e omettendo di trasmettere alla Zurich SIM gli ordini d’investimento sottoscritti o consegnando rendicontazione falsa, relativa ad un investimento inesistente.
Secondo la Commissione la condotta complessivamente accertata del promotore, preordinata all’illecita appropriazione di somme di pertinenza della clientela, è stata posta in essere reiteratamente e ha comportato la sottrazione di somme di importo rilevante. Inoltre non risulta che l’interessato abbia restituito quanto indebitamente acquisito.