Vicini al traguardo

E’ possibile affermare che l’Organismo dei promotori finanziari sia in dirittura di arrivo? Stando alle recenti modifiche al Regolamento Intermediari (RI) in tema di Albo e attività dei promotori finanziari, la risposta potrebbe essere affermativa. Tutto sembrerebbe deporre per un avvio ormai prossimo.
Non pochi mesi sono trascorsi da quando, alla fine del 2005, la “Legge sul risparmio” ha attribuito ad un Organismo, costituito dalle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati, la tenuta dell’Albo e i compiti connessi, fino ad allora spettanti alla Consob. Benché previsto dal TUF e in pratica costituito, l’Organismo non è operativo, non essendo state emanate le delibere Consob con cui viene fissato l’inizio dell’attività. Nemmeno l’opportunità offerta dal “nuovo” RI, in recepimento della MiFID è stata sfruttata per decretarne l’avvio.

Il documento di consultazione potrebbe realmente preludere all’avvio dell’operatività. A maggior ragione dato che in esso viene affermata la necessità di sottoporre le modifiche all’attenzione degli operatori al fine di procedere al trasferimento delle competenze e di raccordare l’assetto attuale incentrato solo sulla Consob a quello futuro basato su Consob e Organismo. L’obiettivo prioritario consiste nel precisare l’assetto funzionale come stabilito dal TUF: determinare con maggiore nitidezza i contorni dell’area di competenza della Consob (poteri di Organo di Vigilanza) e dell’Organismo (competenze operative connesse alla tenuta dell’Albo), sincronizzando le procedure da seguire da parte della Consob e dell’Organismo nell’ambito delle reciproche competenze laddove possano emergere inevitabili interferenze funzionali. In secondo luogo si intendono preservare i diritti acquisiti nel passaggio tra vecchio e nuovo assetto.

Senza dubbio di maggior impatto sono gli interventi inerenti ai provvedimenti sanzionatori di competenza della Consob.
In materia di radiazione, viene ribadito che trattandosi di un provvedimento sanzionatorio la conseguente cancellazione non deve essere oggetto di alcun provvedimento di cancellazione da parte dell’Organismo, ma deve essere automatica. Questa scelta è diretta a eliminare il lasso temporale intercorrente tra l’istante della notifica della radiazione al promotore e la sua cancellazione dall’Albo, dovendosi pertanto ritenere contemporanea alla notifica. In tal modo viene data certezza circa il termine di decorrenza della cancellazione dall’albo.

In tema di sospensione del procedimento di cancellazione si precisa che qualora siano in corso accertamenti di vigilanza disposti dalla Consob a carico del promotore, oppure sia in atto la sospensione cautelare ovvero la sanzione della sospensione dall’Albo, tale sospensione consente di mantenere in capo al soggetto lo status di promotore finanziario, e quindi di soggetto sottoposto alla vigilanza della Consob. Ciò permette alla Consob di attivare nei confronti del promotore i poteri ad essa affidati per accertare l’eventuale illecito commesso e irrogare la sanzione. Comunque sia, anche nei confronti di soggetti già cancellati dall’Albo viene fatto salvo l’intervento sanzionatorio della Consob, a patto però che la condotta illecita sia stata posta in essere dal soggetto quando egli era ancora iscritto all’Albo. Durante gli accertamenti di vigilanza della Consob, è prevista anche la sospensione dell’eventuale procedimento di nuova iscrizione all’Albo.


Se in materia di competenze della Consob si tratta unicamente di focalizzare meglio la normativa in materia, introducendo correttivi derivanti dall’esperienza e dalla prassi giurisprudenziale, riguardo ai compiti dell’Organismo è possibile riscontrare ancora alcuni rinvii ad una successiva regolamentazione di emanazione sia dello stesso Organismo (regolamento interno) sia della Consob (istruzioni operative). A regime, all’Organismo sono riconosciuti compiti inerenti alla formazione e alla gestione dell’Albo e i relativi procedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla Consob e sotto la vigilanza della medesima. In proposito viene stigmatizzato che nel nuovo assetto funzionale l’Organismo deve stabilire mediante proprio “regolamento” gli aspetti procedurali dei provvedimenti in materia di iscrizione e cancellazione dall’Albo, pur dovendo accogliere la regola del silenzio-assenso nel caso di omissione da parte dell’Organismo di un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto dell’istanza.

Al fine di agevolare l’operatività dell’Organismo sono introdotti specifici obblighi di comunicazione e di collaborazione da parte dei soggetti abilitati nei confronti dell’Organismo medesimo. A ben vedere si tratta degli obblighi informativi già previsti da una delibera Consob (n. 14015 del 2003) che ora trovano la loro collocazione nell’ambito del RI. Ciò implica che l’Organismo possa richiedere ai soggetti abilitati la comunicazione e la trasmissione di dati e informazioni essenziali per assicurare la corretta tenuta e gestione dell’Albo. La decorrenza degli obblighi stessi è condizionata dalla previa emanazione di apposite “istruzioni operative” da parte della Consob. L’aver previsto, secondo il costrutto normativo, alcuni rinvii a un’ulteriore regolamentazione successiva all’entrata in vigore delle modifiche al RI, induce a utilizzare il “condizionale” nel rispondere alla domanda iniziale. Senza dubbio ciò consiglierebbe di sollecitare al più presto l’emanazione della delibera di modifica del RI, nonché degli altri provvedimenti che rappresentano le ultime tessere musive per il completamento del “puzzle”.

pezzo chiuso il 16/12/2008


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