E' arrivato anche il 78

Da quando sono state disciplinate per la prima volta in Italia, con la Legge 1/1991, le attività di intermediazione mobiliare (dal 1998 denominate servizi di investimenti) e la figura del promotore finanziario ci si è interrogati in merito ai contenuti del servizio di collocamento e, in particolare, dell’offerta fuori sede.

L’art. 36 del regolamento Consob n. 11522/98 forniva indirettamente un elenco delle attività che i promotori potevano svolgere in quanto prevedeva che gli intermediari, nell’offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento, si dovevano avvalere dei promotori non solo per adempiere nei confronti del cliente agli obblighi informativi previsti per lo svolgimento dei servizi di investimento, ma anche per ricevere:
disposizioni relative ai servizi offerti;
eventuali richieste di disinvestimento relative ai prodotti sottoscritti dai clienti;
le dichiarazioni di recesso dai contratti;
le richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari di somme di denaro.

L’art. 36 rappresentava, fino a quel momento, l’unico riferimento regolamentare che delimitava il perimetro delle attività consentite svolte fuori sede, con particolare riferimento alla fase di assistenza post-vendita al cliente.
Il nuovo regolamento intermediari ha abrogato l’art. 36 e ha introdotto una disposizione di carattere generale, l’art. 78, il quale dispone che nell’attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento gli intermediari “nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono di promotori finanziari al fine di adempiere alla prescrizioni di cui al libro III”.

La Consob, nel commento alla bozza del nuovo regolamento intermediari, ha precisato che aveva ritenuto superfluo riproporre una puntuale elencazione dei comportamenti richiesti ai promotori in quanto analiticamente dettagliati nel libro III del Regolamento 16190/2007.
Va osservato in proposito che il libro III contiene le regole di comportamento che devono essere osservate, in generale, dagli intermediari nello svolgimento dei servizi di investimento, ma non precisa quali attività possono (devono) essere poste in essere nelle relazioni intrattenute con gli investitori al di fuori della sede legale o delle dipendenze dell’intermediario.
L’art. 78 si limita pertanto a prevedere l’utilizzo dei promotori al fine di garantire anche nel collocamento fuori sede il rispetto della disciplina relativa ai servizi di investimento.

 


La soluzione regolamentare adottata dalla Consob lascia intendere che non si è voluto delimitare le attività del promotore finanziario il quale, in linea teorica, può svolgere qualsiasi attività inerente i prodotti e i servizi distribuiti che possa risultare di utilità per il cliente e migliorare la qualità del servizio di collocamento.

 

Per esempio, si ritiene sia consentito al promotore finanziario raccogliere le disposizioni del cliente relative al servizio di ricezione e trasmissione ordini distribuito per conto dell’intermediario di appartenenza e ciò anche qualora tale servizio sia prestato da una società prodotto diversa dal collocatore.
Lo stesso promotore potrà svolgere attività di consulenza in ordine ai prodotti finanziari e ai servizi di investimento collocati nel rispetto della disciplina MiFID dell’adeguatezza.

In assenza di disposizioni normative e regolamentari che delimitino il ruolo del promotore finanziario, è compito degli intermediari, in considerazione dei servizi e prodotti distribuiti e delle caratteristiche delle reti, definire mediante apposite clausole contrattuali e procedure interne i compiti assegnati nelle relazioni con gli investitori.

 
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