Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con la verifica della clientela

RISPOSTA “B” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito dell’istruttoria autorizzativa, era quella contraddistinta dalla lettera B. La riproponiamo qui di seguito.

Qualora, in fase di istruttoria autorizzativa, la Banca d’Italia richieda a una società di gestione del risparmio ulteriori informazioni, integrative rispetto a quelle già fornite, tali nuove informazioni devono pervenire alla Banca d’Italia entro:

A: trenta giorni, altrimenti l’istanza di richiesta autorizzativa si considera ritirata
B: centoventi giorni, altrimenti l’istanza di richiesta autorizzativa si considera ritirata
C: novanta giorni, altrimenti l’istanza di richiesta autorizzativa si considera ritirata
D: sessanta giorni, altrimenti l’istanza di richiesta autorizzativa si considera ritirata

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda la verifica della clientela. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Gli enti e le persone soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela, indicati dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come si comportano nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente?

A: Devono astenersi dal compiere l’operazione
B: Possono accertare l’identità dello stesso tramite documenti, dati o informazioni supplementari
C: Possono compiere l’operazione solo nel caso in cui il cliente si presenti fisicamente entro sette giorni
D: Devono sempre assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione siaeffettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio

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