La consulenza è "senza mandato"

Le categorie esonerate dalla prova valutativa sono riferiti a quei  promotori finanziari iscritti regolarmente all’Albo Unico Nazionale dei p.f. ed in regolare attività al 30/12/2008?
Inoltre se ho ben capito entro il 01/11/2009 un p.f. che desidera l’indipendenza dovrà cancellarsi dall’Albo Unico Naz.dei p.f. ed inscriversi a questo nuovo albo dei consulenti finanziari indipendenti e dimettersi da p.f. della attuale banca per cui lavora, mentre come verranno regolate le iscrizioni dopo il 01/11/2009?
Ringraziando per l’attenzione colgo l’occasione per porgere i migliori saluti.

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Risponde la redazione di Bluerating.com
Il decreto 24 dicembre 2008, n.206 parla chiaro in termini di esonero dalla prova valutativa. Secondo quanto indicato dall’art.7 sono esonerati dalla prova valutativa, “i  promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei  tre  anni  precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, hanno esercitato  la  propria attività professionale per conto di soggetti abilitati”. A condizione che l’iscrizione all’Albo dei consulenti sia richiesta dagli interessati entro il 1° novembre 2009. E’ sufficiente quindi poter dimostrare di aver svolto l’attività per almeno due anni, negli ultimi tre, per conto di una qualunque società abilitata.

La situazione cambia per tutti coloro che prenderanno una decisione dopo il primo novembre 2009. Secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 3, in questa seconda ipotesi, sono esonerati dalla prova valutativa “i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei  tre  anni  precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, hanno esercitato  la  propria attività professionale per conto di soggetti abilitati   che  nei  medesimi  periodi  hanno  svolto  attività  di consulenza in materia di investimenti”. Sarà quindi fondamentale, a partire dal primo novembre 2009, poter dimostrare di aver lavorato per una società che offriva anche un servizio di consulenza con regolare abilitazione da parte delle autorità di vigilanza.

Tutto ciò comporta la cancellazione del professionista dall’albo dei promotori finanziari? Non necessariamente. Se un pf desidera intraprendere l’attività di consulente indipendente può iscriversi all’albo di categoria e mantenere aperta la propria posizione nell’albo dei promotori. Ciò che non è possibile è avere un mandato per conto di una qualunque società. Se quindi non c’è l’obbligo di cancellare la propria iscrizione dall’albo dei pf, c’è l’obbligo di dimettersi dalla banca per la quale si lavora. Mandato e consulenza finanziaria non vanno di pari passo per il “Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari”.
 

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