Consulenti e promotori obbligati a divorziare

Per cui se mia moglie o mia figlia o mio cognato hanno rapporti professionali con banche o Posta o Ministero del Tesoro, io non posso esercitare la professione! E’ così?
Grazie

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Risponde la redazione di Bluerating.com

Teoricamente la situazione da lei descritta è un impedimento per quanto riguarda l’iscrizione all’albo dei consulenti, come indicato nell’art. 5 comma 1 del decreto 206 del 24 dicembre 2008: “Non   possono   essere   iscritti   all’Albo  i  soggetti  che intrattengono,  direttamente,  indirettamente  o  per conto di terzi, rapporti  di  natura  patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro  controllate,  controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con  amministratori  o  dirigenti  di tali società, se tali rapporti possono  condizionare  l’indipendenza  di  giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti”.

Ma, in verità, nel comma 2 dello stesso articolo si indica una via per ovviare a questo limite. Il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a fine anno chiarisce, infatti, che se gli iscritti all’albo informano l’Organismo dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, dichiarando che tali rapporti non possono in alcun modo influenzare la propria attività, possono mantenere (e ritengo quindi ottenere) l’iscrizione all’albo.

Spetterà però al nascituro Organismo stabilire le modalità e l’eventuale documentazione da presentare per potere dimostrare in questi casi particolari la propria indipendenza.

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