Le incompatibilità della consulenza finanziaria

Spettabile redazione,
mi è chiaro che un Consulente Finanziario non può esercitare la professione e contestualmente mantenere un rapporto con una SIM o una Banca, ma ciò che non mi è chiaro è se un Consulente Finanziario può, contestualente all’esercizio di tale attività, avere rapporti di lavoro con Compagnie d’Assicurazione o Agenti d’Assicurazione.
Cordialità.
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Sono un promotore finanziario iscritto all’albo dal 1993. Dal 2006 non ho più nessun mandato con nessuna SIM ma opero nel campo degli investimenti alternativi con mandati assicurativi. Posso iscrivermi all’albo dei consulenti indipendenti in quanto non ho rapporti ne con banche ne con sim, ma percepisco provvigioni solo nel settore assicurativo. Rientro tra coloro che non devono sostenere l’esame ?
Grazie
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Buongiorno,
una cosa che ancora non mi è chiara, se io lavoro per un broker assicurativo, posso intraprendere la carriera di consulenza finanziaria? Dovrebbero essere cose indipendenti tra loro.
Grazie
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Risponde Francesco D’Arco di Bluerating.com, in collaborazione con Luca Mainò (Nafop)
Secondo quanto indicato nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il promotore finanziario che intenda iniziare l’attività di consulente dovrà risolvere ogni relazione precedentemente intrattenuta con l’intermediario mandante (partecipazione al capitale, incarichi amministrativi o di collaborazione) o con soggetti ad esso collegati, al fine di garantire l’autonomia e indipendenza della nuova attività di consulenza.

In effetti non c’è all’interno del regolamento per l’albo dei consulenti un’indicazione esplicita ai mandati assicurativi, cosa che invece è ben chiara nel Regolamento di attuazione dell’articolo 18-BIS, del D.Lgs n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari diffuso in consultazione dalla Consob lo scorso 5 giugno 2008. L’art. 13 del documento redatto dall’autorità di vigilanza presieduta da Lamberto Cardia, e in attesa di essere approvato in via definitiva, vengono indicate chiaramente le cosiddette “incompatibilità”:
“L’attività di consulente finanziario è incompatibile: a) con l’esercizio dell’attività di promotore finanziario; b) con l’esercizio dell’attività di agente di cambio; c) con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209; d) con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento”.

Non è quindi possibile, se tale articolo sarà confermato, iscriversi all’albo dei consulenti se si è in possesso di un mandato assicurativo.
 
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