Nel dettaglio il documento chiarisce le indicazione sugli inducements (anche nella forma di soft commission) ritenuti ammissibili qualora determinino un incremento della qualità del servizio di gestione reso al cliente o all’OICR, non ostacolando l’obbligo di servirlo al meglio, e stabilisce che affinché la ricerca ricevuta dal gestore comporti un effettivo incremento di qualità del servizio prestato questa deve soddisfare il requisito della novità, assicurando valore aggiunto; deve rappresentare un’elaborazione originale, deve essere rigorosa e non si deve limitare all’affermazione di ciò che è comunemente noto o evidente e deve, infine, raggiungere conclusioni significative.
Inoltre, la prestazione degli inducements è soggetta a specifica disclosure.
E in linea con tale disciplina, dove la prestazione di ricerca sia prevista da un soft commission agreement che comporti un rapporto di durata, occorre che sia fornita, in aggiunta a quanto sopra previsto, un’informativa aggiornata al cliente/partecipante all’OICR che lo renda edotto sulle eventuali modificazioni delle informazioni rese in precedenza.