Fondi Comuni – Pubblicate le misure di livello 3 del regolamento intermediari

Nel dettaglio il documento chiarisce le indicazione sugli inducements (anche nella forma di soft commission) ritenuti ammissibili qualora determinino un incremento della qualità del servizio di gestione reso al cliente o all’OICR, non ostacolando l’obbligo di servirlo al meglio, e stabilisce che affinché la ricerca ricevuta dal gestore comporti un effettivo incremento di qualità del servizio prestato questa deve soddisfare il requisito della novità, assicurando valore aggiunto; deve rappresentare un’elaborazione originale, deve essere rigorosa e non si deve limitare all’affermazione di ciò che è comunemente noto o evidente e deve, infine, raggiungere conclusioni significative.

Inoltre, la prestazione degli inducements è soggetta a specifica disclosure.

E in linea con tale disciplina, dove la prestazione di ricerca sia prevista da un soft commission agreement che comporti un rapporto di durata, occorre che sia fornita, in aggiunta a quanto sopra previsto, un’informativa aggiornata al cliente/partecipante all’OICR che lo renda edotto sulle eventuali modificazioni delle informazioni rese in precedenza.

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