Consulenti, il nuovo albo aperto ai mediatori creditizi

Spett.le Redazione ,
considerata l’incompatabilità con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 , ritenete tale sia anche il caso della attività di mediazione creditizia?
Grazie per il cortese riscontro.

Risponde la redazione di Bluerating.com
Un nostro attento lettore ha individuato subito l’unica categoria nel mondo della “consulenza finanziaria” che potrà iscriversi al nuovo albo dei consulenti indipendenti senza nessun rischio di incompatibilità: i mediatori creditizi.  Come indicato nell’articolo “Le incompatibilità della consulenza finanziaria” il decreto 206 del 24 dicembre 2008 non fa riferimento esplicito ai mandati differenti da quelli dei promotori finanziari e per questo, oggi, si fa riferimento al Regolamento di attuazione dell’articolo 18-BIS, del D.Lgs n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari diffuso in consultazione dalla Consob lo scorso 5 giugno 2008. L’art. 13 del documento redatto dall’autorità di vigilanza presieduta da Lamberto Cardia indica chiaramente le cosiddette “incompatibilità” ed, come sottolineato dal nostro lettore, è previsto l’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e non la mediazione creditizia, con sommo piacere per questi professionisti.

A riguardo resta solo un piccolissimo dubbio legato alla normativa europea sul credito al consumo che è ancora in attesa di essere emanata. In quel contesto potrebbero essere inseriti nuovi limiti ed eventuali impedimenti.


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