Consulenti Finanziari – Ecco i requisiti per l'iscrizione all'albo

Nel dettaglio per l’iscrizione all’albo la normativa stabilisce che è necessario un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente. Altresì occorre possedere un’adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche,economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall’Organismo.

La conoscenza adeguata è accertata tramite una prova valutativa indetta dall’Organismo, secondo le modalità da questo stabilite.
Sono esonerati dalla prova valutativa gli agenti di cambio, i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti e i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti.

Non possono, invece,essere iscritti all’albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento; in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa; in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall’elenco generale; in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive; coloro che nell’esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato; i promotori finanziari radiati dal relativo albo.

L’iscrizione all’albo e’ consentita, inoltre, previa sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: