Sedex-Etc, una faccia una razza

 L’introduzione di un’unica nozione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati non modifica gli attuali criteri di ammissione degli strumenti alle negoziazioni nei mercati Sedex e ETFplus; semplicemente, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e delle specificità tecniche degli strumenti stessi, gli SFDC saranno negoziati su un segmento di borsa, oppure sull’altro. In particolare per l’ETFplus, come testimonia un avviso di Borsa Italiana, la nuova definizione non comporta modifiche sostanziali in quanto non sono cambiati gli strumenti negoziabili, che continuano ad essere rappresentati da quote o azioni di OICR aperti e da Etc (ora SFDC emessi da società o enti nazionali o esteri che hanno per oggetto esclusivo l’emissione di una o più operazioni di emissione di strumenti finanziari, e che garantiscano la separatezza patrimoniale tra attivi dell’emittente e attivi al servizio delle emissioni). Una piccola differenza riguarda l’ampliamento dei sottostanti possibili per gli Etc, ma sempre all’interno della distinta differenza che caratterizza gli Etc dagli Etf. In sostanza, secondo la normativa Ucits III, gli Etc non sono strumenti diversificati, ossia si tratta di titoli che replicano l’andamento di un “sottostante solo” (o meglio, anche gli Etf possono avere come sottostante un indice di commodities, ma con il limite d’investimento in ogni costituente che non deve superare il 20% ed il 35% per un costituente). Nel caso si trattasse di un paniere composto da diverse azioni, allora, certamente la struttura più adatta sarebbe quella di un Etf. Secondo Ucits III, gli Etc sono come delle obbligazioni (non sono quindi OICR, fondi comuni o Sicav), diversamente da altri mercati in cui non vige la regolamentazione Ucits, in cui sono considerati fondi come gli Etf (ad esempio, in Giappone), o preference shares come in altre borse. La nuova definizione che unisce covered warrant, certificati ed Etc, però, che come visto non implica grandi mutamenti sulla normale negoziazione di questi strumenti, potrebbe, o dovrebbe per lo meno, comportare alcune conseguenze dal punto di vista fiscale. In poche parole, non è mai stata fatta chiarezza da parte delle Agenzie delle Entrate, su come tali strumenti debbano esser trattati, posto che il regime di tassazione è del 12,5% sul capital gain, come per le normali azioni, gli strumenti derivati ed i certificati.
Di conseguenza, allora, per gli Etc è prevista la compensazione delle minusvalenze di portafoglio con le plusvalenze realizzabili nei seguenti 4 anni, cosa, al contrario, non prevista per gli Etf, essendo questi ultimi trattati come fondi e presentando una distinzione tra reddito da capitale e redditi diversi (appunto, la differenza tra i prezzi di vendita e di acquisto del titolo al netto del reddito da capitale, se positivo).
In poche parole, se la Consob ha approvato la definizione unica adottata da Borsa Italiana per gli Etc, i covered warrant e i certificates, che chiarisca in ultimo ed in specifico riferimento agli Etc, il loro trattamento fiscale, di modo che non sia messo in atto più per “consuetudine”, ma per legge dedicata. Come sempre, chiaramente, l’investitore si rivolga al proprio consulente in materia fiscale.
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