Come si apre un portale di equity crowdfunding

di Raffaele Battaglini,  avvocato esperto di internazionalizzazione e di innovazione delle imprese (studio Battaglini – De Sabato)

 

Il sistema di equity crowdfunding è stato introdotto in Italia nel 2013 ed è disciplinato da un apposito Regolamento CONSOB. L’Italia è stato il primo Paese europeo a essersi dotato di una disciplina dedicata.

Questo sistema di reperimento di capitale di rischio ha avuto un inizio lento, ma ha visto un interessante sviluppo, in termini percentuali, nel 2016 come ben espresso in questa infografica. E sembra che il 2017 porterà nuova linfa.

Equity crowdfunding: il perché della crescita

Il motivo principale di questa ascesa è l’ampliarsi dei soggetti che possono sfruttare il sistema di equity crowdfunding.

Inizialmente, lo equity crowdfunding era aperto solo alle start-up innovative. In un momento successivo è stato allargato anche alle PMI Innovative, nonché a OICR e a società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI Innovative.

A seguito di un intervento normativo di fine 2016, oggi tutte le PMIpossono sfruttare i portali di equity crowdfunding per raccogliere capitale di rischio. E questo porterà nuovo slancio nel 2017 con un sicuro aumento delle società che useranno le piattaforme di equity crowdfunding per reperire nuovo capitale.

Date queste premesse, potrebbero nascere nuovi portali online che si aggiungeranno ai circa venti autorizzati già esistenti.

Quindi ho pensato di raccogliere in un unico post caratteristiche, modalità e requisiti stabiliti nel TUF e nel Regolamento CONSOB per ottenere l’autorizzazione ad aprire e a gestire un portale di equity crowdfunding.

Caratteristiche del gestore di un portale di equity crowdfunding

Possono diventare gestori di un portale di equity crowdfunding solo:

  • le imprese di investimento;
  • le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento;
  • i soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla CONSOB a condizione che gli ordini di investimento siano trasmessi a imprese di investimento e banche.

Il soggetto che intende ottenere l’autorizzazione e l’iscrizione nel registro deve:

  • essere una società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa;
  • avere sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione in Italia.

Modalità di richiesta dell’autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione ad aprire un portale online di equity crowdfunding bisogna depositare presso CONSOB una domanda di iscrizione e una relazione sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa.

La domanda di iscrizione, oltre a indicare i dati societari del richiedente, deve essere corredata da:

  • elenco dei soggetti che, direttamente o indirettamente, ne detengono una partecipazione di controllo;
  • elenco dei soggetti che ricoprono ruoli di amministrazione, direzione e controllo;
  • documentazione (quali autocertificazioni o verbali di CdA) che attesti il possesso dei requisiti di onorabilità in capo a tali persone.

La relazione sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa deve indicare:

  • modalità per la selezione delle offerte da inserire sul portale, incluso eventuale esternalizzazione di tale attività;
  • modalità per verificare che l’investitore abbia le competenze adeguate per investire sul portale;
  • se intende fornire aggiornamenti periodici sull’andamento degli investimenti;
  • descrizione della struttura di gestione e delle deleghe interne;
  • piano di assunzioni;
  • sistemi per gestire gli ordini di investimento e descrizione della relativa piattaforma informatica;
  • politiche su conflitto di interessi, frodi e privacy;
  • se il gestore selezioni offerte su incarico di altri portali;
  • commissioni per i servizi offerti.

Il procedimento dura 60 giorni lavorativi.

I requisiti per ottenere l’autorizzazione

I soci che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo del gestore del portale di equity crowdfunding devono soddisfare dei requisiti di onorabilità quali l’assenza di condanne per taluni tipi di reati.

Bisogna tenere a mente che, per “controllo”, si intende la possibilità di disporre, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o di un numero di voti tali da poter esercitare una influenza dominante in assemblea ordinaria.

Se non vi è alcun soggetto che soddisfi tale condizione, allora si fa riferimento a tutti i soci che detengono almeno il 20% del capitale sociale.

Se il soggetto di controllo è un ente giuridico, i requisiti di onorabilità devono essere valutati con riferimento agli amministratori e ai direttori generali di tali enti, nonché ai soci persone fisiche che controllano tali enti.

Inoltre, le persone fisiche che hanno funzioni di amministrazione direzione e controllo del gestore devono soddisfare, oltre ai requisiti di onorabilità previsti per i soci di controllo, ulteriori requisiti di professionalità a dimostrazione di possedere adeguate capacità per gestire un portale di equity crowdfunding.


Perdita dell’autorizzazione

Il gestore perde l’autorizzazione a seguito di:

  • perdita dei requisiti per l’iscrizione;
  • radiazione per gravi violazioni (ad esempio non comunichi il recesso esercitato da un investitore);
  • mancato inizio dell’attività entro sei mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione;
  • mancato ripristino dei requisiti di onorabilità entro due mesi.

 

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