Fondi e Sgr, le regole della manovra

La manovra d’estate, come ormai è stata ribattezzata, introduce importanti novità anche nell’ambito del risparmio gestito. In particolare, la nuova lettera j) dell’articolo 1, comma 1 del Testo unico della finanza (modificata dall’articolo 32 del Dl 78/2010) introduce una nuova  definizione di fondo comune di investimento, con l’obiettivo di distinguerlo in maniera più netta dalle sgr.

La didascalia dell’articolo 32 della manovra, in verità, fa riferimento esclusivamente al mondo dei fondi immobiliari ma, di fatto, la definizione introdotta con il Dl 78/2010 si applica ad ogni tipologia di fondo comune. Nel dettaglio vengono riconosciuti tre elementi: il fondo è un patrimonio autonomo gestito nell’interesse dei partecipanti; il patrimonio è di pertinenza dei partecipanti; la gestione del fondo avviene in autonomia dai partecipanti.

Questo comporta che le Sgr, entro 30 giorni dall’emanazione del decreto attuativo, deliberino l’adeguamento della nuova definizione. L’adeguamento comporterà il versamento di un’imposta sostitutiva del 5% del valore netto del fondo risultante dal prospetto del 2009. Se invece non si vuole deliberare l’adeguamento il fondo dovrà essere liquidato. L’imposta, in questa seconda ipotesi, è del 7%, più un ulteriore 7% da calcolare sui risultati conseguiti da gennaio 2010 al momento della liquidazione.
 
Non è ancora chiaro se la delibera di adeguamento sia richiesta anche nei casi in cui sia il comportamento di fatto della società di gestione e non il regolamento del fondo a violare la nuova definizione.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!