Assogestioni, ecco come funzioneranno i fondi europei Eltif

GLI ELTIF DIVENTANO REALTA’ – Gli Eltif diventano realtà. Come segnala Assogestioni, è entrato in vigore lo scorso 8 giugno il regolamento Ue 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, meglio noti come Eltif: le nuove norme saranno applicabili a tutti gli stati membri a partire dal 9 dicembre 2015, data in cui gli Eltif potranno essere autorizzati e commercializzati.

COMMERCIALIZZAZIONE A INVESTITORI RETAIL – A differenza dei Fia, introdotti con la direttiva Aifm e rivolti esclusivamente agli investitori professionali, per gli Eltif è previsto un regime di commercializzazione armonizzato anche nei confronti degli investitori retail. Tuttavia, dal momento che questi fondi possono presentare specifici profili di rischio e complessità, legati alla forma chiusa e alla natura prevalentemente illiquida degli investimenti, il regolamento individua alcuni presìdi rafforzati a tutela degli investitori retail.

ACCORGIMENTI – A questo proposito, Assogestioni ne ricorda due in particolare: il regolatore ha deciso di imporre al gestore di Eltif l’obbligo di adottare e applicare una specifica procedura interna volta a valutare se il prodotto sia adatto alla commercializzazione presso investitori retail. Non solo: ha individuato, ex lege, il canale di distribuzione retail degli Eltif: questi possono essere commercializzati infatti solo a condizione che gli investitori al dettaglio ricevano una consulenza adeguata in materia di investimenti. Secondo quanto previsto dal regolamento inoltre, laddove il portafoglio finanziario del cliente non superi i 500 mila euro, è previsto un investimento minimo iniziale non inferiore a 10 mila euro e un limite di concentrazione tale per cui l’investimento stesso non può eccedere il 10% del controvalore del portafoglio. 

POLITICHE DI INVESTIMENTO – Il regolamento indica infine le norme relative alle politiche di investimento degli Eltif. Nel dettaglio, tra le attività di investimento ammissibili si segnalano strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile; strumenti di debito emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile; prestiti erogati dall’Eltif a un’impresa di portafoglio ammissibile, con una scadenza non superiore al ciclo di vita del fondo stesso; azioni o quote di uno o più altri Eltif, purché non abbiano investito più del 10% del loro capitale in Eltif; partecipazioni dirette o indirette attraverso imprese di portafoglio ammissibili in singole attività reali per un valore di almeno dieci milioni di euro o di un importo equivalente nella valuta e al momento in cui avviene la spesa.

RIESAME
– Entro il 9 giugno 2019, poi, la Commissione europea è tenuta ad avviare il riesame dell’applicazione del regolamento, presentando al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finalizzata a valutare il contributo del regolamento stesso e degli Eltif al completamento dell’unione dei mercati dei capitali e al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

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