Problemi di “comunicazione”, Consob sanziona Artemis IM

Consob ha provveduto all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Artemis Investment Management LLP, per violazioni dell’art. 120, commi 2 e 5, del d. lgs. n. 58/1998.

Vista la nota del 16 maggio 2017, notificata all’interessato con effetto dal 19 maggio 2017, con cui la DCG (Divisione Corporate Governance) ha contestato ad Artemis la violazione:

– dell’art. 120, comma 2, del TUF, per la mancata tempestiva comunicazione dell’acquisizione di una partecipazione rilevante nella società Rai Way S.p.A., avvenuta il 31 luglio 2015 e comunicata soltanto il 12 gennaio 2017;

– dell’art. 120, comma 5, del TUF, in relazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società Rai Way S.p.A. del 26 aprile 2016, in difetto dei requisiti previsti dall’art. 120, comma 5, del TUF;

– dell’art. 120, comma 2, del TUF, per la mancata tempestiva comunicazione dell’acquisizione di una partecipazione rilevante nella società Ei Towers S.p.A., avvenuta il 3 ottobre 2016 e comunicata soltanto il 12 gennaio 2017;

Rilevato che Artemis, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, non ha ritenuto di avvalersi di nessuno degli strumenti difensivi a sua disposizione, quantunque fosse stata edotta di tali facoltà difensive con la predetta nota del 16 maggio 2017, vista la Relazione per la Commissione del 6 ottobre 2017, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive in merito alla sussistenza dei fatti oggetto di contestazione e formulato le conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni e ritenuti accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, i fatti oggetto di contestazione nei confronti di Artemis Investment Management LLP e, conseguentemente, accertate nei suoi confronti le contestate violazioni dell’art. 120, commi 2 e 5, del TUF, Consob ha deliberato nei confronti di Artemis Investment Management LLP, con sede in Cassini House, 57 St. James Street SW1A 1DL – Londra (Regno Unito), sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 65.000,00, dei quali è alla medesima società contestualmente ingiunto il pagamento, di cui:

– euro 25.000, in relazione alla violazione dell’art. 120, comma 2, del TUF, per la mancata comunicazione dell’acquisizione di una partecipazione rilevante nella società Rai Way S.p.A.;

– euro 25.000, in relazione alla violazione dell’art. 120, comma 5, del TUF, in relazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società Rai Way S.p.A.;

– euro 15.000, in relazione alla violazione dell’art. 120, comma 2, del TUF, per la mancata comunicazione dell’acquisizione di una partecipazione rilevante nella società Ei Towers S.p.A..

Qui il testo completo della delibera 20251.

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