Polizze, le crepe nel mito dell’impignorabilità

Un recente articolo a firma del nostro direttore Andrea Giacobino ha aperto un acceso dibattito legato al mondo delle polizze. Oggi vogliamo soffermarci su un tema caldissimo, da sempre uno dei “punti di forza” commerciali di questi strumenti, ovvero quello dell’ insequestrabilità e dell’impignorabilità. Per fare il punto su questo argomento ci siamo serviti del supporto di Giuseppe D’Orta, consulente finanziario indipendente e responsabile nazionale Aduc per la tutela del risparmio: “Nonostante i numerosi pronunciamenti nel tempo intervenuti, il mito della polizza insequestrabile ed impignorabile è duro a morire. E lo si può comprendere, se ci si pone dal lato di chi le vende.  La più importante sentenza sulla vicenda è delle Sezioni Unite della Cassazione le quali, con provvedimento 2871 del 31 marzo 2008, hanno stabilito che il curatore (si trattava di un caso di fallimento) non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto  per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto; esclusivamente potendo, invece (nel caso in cui il contratto appaia  stipulato non per reali finalità previdenziali ma in pregiudizio dei creditori), agire in revocatoria relativamente ai premi pagati ai sensi dell’art. 1923, comma 2 c.c. e dell’art. 67 della legge fallimentare. 
Di conseguenza, se è vero che le somme dovute dall’assicuratore sono impignorabili, non lo sono i premi pagati dal cliente. L’azione revocatoria è possibile entro cinue anni a partire dalla data di pagamento di ciascun premio. 
L’impignorabilità ha infatti lo scopo di tutelare il risparmio finalizzato alla previdenza ed è quindi da ritenersi applicabile solo alle somme che scaturiscono dalla funzione tipica del contratto, ovvero all’indennità assicurativa”.

Siamo quindi di fronte a un mito più che a una certezza? Per cercare di rispondere a questa domanda D’Orta cita la giurisprudenza:Prima della citata sentenza era possibile intervenire basandosi sulla sentenza di Cassazione, I Sezione Civile, 8676 del 26 giugno 2000, la quale, sempre laddove fosse evidente la mancanza di funzione di risparmio previenziale, avallava la tesi secondo cui era possibile addirittura riscattare la polizza, cosa poi negata dalle Sezioni Unite. Di recente, a dicembre 16, la Corte di Appello di Roma, accogliendo l’incidente di esecuzione del curatore fallimentare, ha stabilito che la decisione che assegnava alle parti civili il ricavato di una polizza unit-linked sequestrata ad uno degli imputati del processo Lande è illegittima perché il Gup ne aveva disposto il sequestro nove giorni dopo la dichiarazione di fallimento. Se anche fosse avvenuto in data anteriore, e qui viene il bello, la decisione sarebbe ugualmente da censurare perché la polizza unit-linked non è un contratto di assicurazione. Le parti civili hanno fatto ricorso, evento interessante dato che la Cassazione Penale verrà per la prima volta chiamata ad esprimersi sull’argomento”. Lasciamo ai nostri lettori, come di consueto, le opportune riflessioni.

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