Index e unit salvate dall’Europa

La Corte di giustizia europea “salva” le polizze vita index e unit linked su cui la nostre Corte di Cassazione aveva calato la scure (vedi notizia). Secondo i giudici europei, infatti, scrive oggi “Italia Oggi”, le polizze assicurative di ramo III possono comportare, per loro espressa e ribadita natura, guadagni o perdite finanziarie al contraente, o ai beneficiari in caso di decesso dell’assicurato. Secondo la nostra suprema Corte, invece, le polizze vita sono da considerarsi tali solo se garantiscono la restituzione del capitale investito, altrimenti sono contratti d’investimento ordinari.

La Corte di giustizia europea con la sentenza del 31 maggio 2018 “Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag vs. Dödsboet efter Ingvar Mattsson e altri” afferma invece con chiarezza che per rientrare nella nozione di “contratto di assicurazione”, di cui all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione, come quello di cui ai procedimenti principali, deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso.

In sostanza, la massima Corte europea afferma che il sinallagma assicurativo consiste esclusivamente nel binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, senza che in esso possano né debbano entrare valutazioni circa l’allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi (direttamente o indirettamente) sottostanti la polizza.

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