di Andrea Arcangeli
Nell’ambito delle nuove regole di condotta dettate dalla Direttiva 2004/39/CE (“Direttiva MIFID”) e dalla normativa di attuazione domestica (cfr. Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 – Nuovo Regolamento Intermediari – e Regolamento Congiunto Consob – Banca d’Italia del 29 ottobre 2007), rappresenta un’assoluta novità nella prestazione dei servizi ed attività di investimento la distinzione operata tra valutazione di “adeguatezza” (suitability test) e valutazione di “appropriatezza” (appropriateness test). Si tratta di nozioni distinte che attengono alla verifica dell’idoneità delle operazioni di investimento per il cliente, modulate in funzione della natura del servizio prestato e della tipologia di clienti, e hanno diverse funzioni e caratteristiche.
Ben diverso è il discorso dell’appropriatezza, rispetto alla quale non è stata prevista alcuna modulazione dell’investimento alle qualità del cliente, ma vi è soltanto una valutazione di rispondenza della singola operazione al profilo dell’investitore. E’ bene sottolineare che, come evidenziato dalle linee guida emanate dalle più autorevoli associazioni di categoria del settore in condivisione con la Consob, il dovere sancito dal legislatore di valutare l’adeguatezza o l’appropriatezza non deve tradursi in una mera obbligazione di risultato da verificare ex post, ma in un obbligo di mezzi, che esige l’approntamento di idonee procedure di valutazione, la cui idoneità deve valutarsi secondo un criterio ex ante. In estrema sintesi oggi, quando l’impresa di investimento non ottiene le informazioni necessarie ai fini della “valutazione di adeguatezza” deve astenersi dal prestare i servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli. Viene meno, dunque, la possibilità, prevista dalla previgente regolamentazione, di dare seguito all’operazione evidenziando il rifiuto espresso dell’investitore: prassi, questa, che è stata ritenuta troppo “usuale” in relazione a clientela non esperta. A differenza dell’adeguatezza, il mancato superamento dell’appropriateness test non comporta un diniego dell’offerta del servizio da parte dell’intermediario.
Occorrerà valutare come i due nuovi principi saranno implementati dalle imprese di investimento in modo sostanziale, posto che l’adeguamento formale avvenuto è stato dettato dalla volontà di rispondere a norme di legge più che alla tutela dell’investitore, principio cardine della regolamentazione finanziaria.
Trovi tutti gli approfondimenti
sul mondo della consulenza
su Advisor.
Tutti i mesi in edicola.