Intermediari alle prese con il nuovo antiriciclaggio

Tra le novità più significative introdotte dalla bozza del Provvedimento si segnalano le modifiche apportate nello svolgimento dell’attività di collocamento fuori sede.
Come è noto la disciplina previgente disponeva che nella distribuzione di prodotti finanziari, bancari e assicurativi di terzi, allo scopo di evitare duplicazioni di registrazioni, gli obblighi di registrazione delle movimentazioni finanziarie dovevano essere assolti unicamente dall’intermediario che entrava in contatto con la clientela, anche se la relazione era instaurata per conto di altri operatori tenuti agli obblighi di legge.
 
Tale impostazione comportava tuttavia, sotto il profilo delle registrazioni nell’AUI, una scissione tra l’apertura del rapporto continuativo instaurato con una società prodotto (ad esempio la sottoscrizione di una polizza unit-linked offerta da una compagnia assicurativa) e la ricezione del mezzo di pagamento incassato dal soggetto distributore, interrompendo la tracciabilità del flusso finanziario. Ciò in quanto nell’AUI della società prodotto era registrato solo il rapporto continuativo, senza alcuna evidenza dei mezzi di pagamento ad esso riconducibili, mentre nell’AUI della società- rete si procedeva alla registrazione del mezzo di pagamento, peraltro detenuto solo provvisoriamente in quanto destinato in un momento successivo alla stessa società prodotto.
 
La nuova impostazione regolamentare intende concentrare gli obblighi di registrazione esclusivamente in capo alla società prodotto che dovrà provvedere alla registrazione sia dei rapporti continuativi, sia dei relativi flussi finanziari, a prescindere dalle modalità adottate per la vendita; ad esempio, la SGR dovrà registrare sia la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento, sia i mezzi di pagamento utilizzati dal cliente per effettuare l’investimento, anche nel caso di intervento di una SIM di distribuzione.

L’art. 6 della bozza del Provvedimento prevede infatti che la registrazione di rapporti continuativi deve essere effettuata dal beneficiario presso il quale è incardinato il rapporto medesimo, ancorché quest’ultimo si avvalga di soggetti terzi che entrino in contatto con la clientela per assolvere in tutto o in parte agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Lo stesso articolo dispone che la registrazione delle operazioni va effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo, ancorché l’operazione (intesa come trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro) sia eseguita presso soggetti diversi, a prescindere dalle modalità di esecuzione dell’operazione o di collocamento del prodotto finanziario.

L’esonero dagli obblighi di registrazione riguarderà sia gli intermediari collocatori autorizzati alla detenzione dei mezzi finanziari della clientela destinati alla società prodotto, sia gli intermediari che, in quanto non autorizzati alla detenzione, siano tenuti a trasmettere immediatamente i mezzi di pagamento (assegni bancari e circolari) al soggetto presso il quale verrà acceso il rapporto continuativo. Al fine di agevolare l’applicazione del principio in base al quale le operazioni devono essere registrate dai soggetti cui sono destinate le disponibilità, l’art. 6, comma 10, prevede l’obbligo di trasmissione immediata dei dati da parte degli intermediari che eseguono l’operazione a quelli che sono tenuti alla registrazione nell’AUI. In proposito, in mancanza di ulteriori precisazione regolamentari, si ritiene che nell’ipotesi di offerta fuori sede l’obbligo di trasmissione alla società prodotto scatti dal momento in cui i dati sono acquisiti presso la sede del soggetto collocatore a seguito dell’invio della relativa documentazione contrattuale da parte dei promotori finanziari. In proposito si ricorda che questi ultimi non hanno obbligo di tenuta dell’AUI ma adempiono agli obblighi di registrazione mediante la comunicazione all’intermediario preponente dei dati raccolti dalla clientela.  

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