L’art. 6 della bozza del Provvedimento prevede infatti che la registrazione di rapporti continuativi deve essere effettuata dal beneficiario presso il quale è incardinato il rapporto medesimo, ancorché quest’ultimo si avvalga di soggetti terzi che entrino in contatto con la clientela per assolvere in tutto o in parte agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Lo stesso articolo dispone che la registrazione delle operazioni va effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo, ancorché l’operazione (intesa come trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro) sia eseguita presso soggetti diversi, a prescindere dalle modalità di esecuzione dell’operazione o di collocamento del prodotto finanziario.
L’esonero dagli obblighi di registrazione riguarderà sia gli intermediari collocatori autorizzati alla detenzione dei mezzi finanziari della clientela destinati alla società prodotto, sia gli intermediari che, in quanto non autorizzati alla detenzione, siano tenuti a trasmettere immediatamente i mezzi di pagamento (assegni bancari e circolari) al soggetto presso il quale verrà acceso il rapporto continuativo. Al fine di agevolare l’applicazione del principio in base al quale le operazioni devono essere registrate dai soggetti cui sono destinate le disponibilità, l’art. 6, comma 10, prevede l’obbligo di trasmissione immediata dei dati da parte degli intermediari che eseguono l’operazione a quelli che sono tenuti alla registrazione nell’AUI. In proposito, in mancanza di ulteriori precisazione regolamentari, si ritiene che nell’ipotesi di offerta fuori sede l’obbligo di trasmissione alla società prodotto scatti dal momento in cui i dati sono acquisiti presso la sede del soggetto collocatore a seguito dell’invio della relativa documentazione contrattuale da parte dei promotori finanziari. In proposito si ricorda che questi ultimi non hanno obbligo di tenuta dell’AUI ma adempiono agli obblighi di registrazione mediante la comunicazione all’intermediario preponente dei dati raccolti dalla clientela.
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