Scudo fiscale, rimpatrio anche per i non "monitorati"

Lo scudo fiscale Ter, prevede l’obbligo di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali estere, stabilendo un’aliquota del 50% su un rendimento presunto annuo del 2% del capitale negli ultimi cinque anni, ossia un prelievo di quasi il 5% sul capitale. Le attività finanziarie, sono quelle detenute almeno al 31 dicembre 2008 e saranno regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 fino al 15 aprile 2010.  

Il decreto fiscale prevede, quindi, la possibilità di rimpatriare da Paesi extra-Ue, o regolarizzare o rimpatriare da Stati membri che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa: azioni, obbligazioni, fondi comuni, polizze vita, derivati, conti correnti, insomma tutti i tipi di attività finanziarie, oltre a beni patrimoniali quali immobili, opere d’arte e gioielli.

Così come nel vecchio scudo, anche nel nuovo è consentita l’emersione delle attività finanziarie detenute all’estero, continuando a mantenerle all’estero, purché in custodia ed intestate ad un intermediario nazionale (il cosiddetto “rimpatrio giuridico”).

Come noto (si veda l’articolo “Scudo fiscale, rimpatrio o regolarizzazione?”), non è possibile regolarizzare attività patrimoniali o finanziarie detenute fuori dai confini europei, salvo, appunto, la possibilità di intestare tali conti ad un intermediario, vuoi banche, fiduciarie residenti, SIM o Sgr, eventualità nella quale potrà essere rimpatriata la partecipazione societaria.

Inoltre, le persone fisiche, le società semplici, i trust e gli enti non commerciali che non hanno dichiarato le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero nella dichiarazione dei redditi, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, potranno adesso farlo, pagando un’imposta straordinaria pari al 5% del valore delle attività estere. Solo le attività detenute all’estero potranno esser oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, in violazione delle norme sul monitoraggio, e solo quelle riferite ad un periodo che non oltrepassi il termine del 31 dicembre 2008.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!