Scudo, quante occasioni per le imprese

di Paolo Molesini

L’operazione si rivolge alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, che dal 15 settembre al 15 dicembre 2009, decidano di rimpatriare attività finanziarie estere attraverso la presentazione di una “dichiarazione riservata” a intermediari finanziari abilitati. Il rimpatrio produce, nei limiti degli importi indicati nella “dichiarazione riservata”, la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’azione di accertamento.
Sotto il profilo della riservatezza dell’operazione la norma prevede che, limitatamente agli importi rimpatriati, gli intermediari non effettuino le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria previste dalla disciplina sul monitoraggio fiscale o ai fini degli accertamenti tributari e previdenziali.
Gli interessati potranno beneficiare degli effetti previsti dal nuovo scudo fiscale versando un’aliquota pari al 5 % degli importi regolarizzati o rimpatriati. Le attività così rimpatriate potranno essere destinate a qualsiasi finalità e rientrano nel patrimonio personale del dichiarante, così come i relativi guadagni entreranno conseguentemente nel reddito imponibile.
Questo provvedimento va analizzato alla luce della situazione economico generale e dell’azione coordinata a livello internazionale contro i paradisi fiscali e la lotta all’evasione fiscale.
Sotto il primo profilo occorre ricordare come la crisi economica in atto oramai da tre anni abbia determinato la necessità per i vari governi di reperire nuove risorse finanziarie senza aumentare la pressione fiscale sui redditi prodotti internamente nei vari stati, intervenendo quindi per favorire l’aumento della base imponibile. L’emersione di risorse allocate in paesi esteri di fatto rappresenta un allargamento della base imponibile. Le risorse incassate dai governi e quelle scudate potranno così essere riutilizzate per vari scopi. Sotto il secondo profilo occorre ricordare l’articolo 12 del decreto legge Misure Anticrisi del 26 giugno 2009 che recita: “In deroga a ogni disposizione vigente […] gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato […] ai soli fini fiscali si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”. Questa norma rappresenta una rilevante novità nel diritto tributario per il capovolgimento dell’onere della prova sul cliente nel dimostrare che i redditi utilizzati per realizzare gli investimenti all’estero non erano redditi soggetti a tassazione.
Questa norma dovrebbe costituire una motivazione sostanziale nell’utilizzo dello Scudo 3. La principale finalità dell’operazione scudo è quella di rimettere nel ciclo economico nazionale nuove risorse che potranno finanziarie le imprese familiari e quindi rafforzare l’attesa ripresa economica.
E’ quindi immaginabile che gli imprenditori valuteranno con attenzione quest’opportunità anche in funzione delle esigenze di liquidità delle loro imprese.
Il nuovo scudo fiscale è un’importante occasione per sanare una posizione irregolare. L’adesione allo scudo, inoltre, consentirà di immettere nel sistema economico nazionale nuove risorse con un positivo effetto per la crescita del sistema Paese.

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