Residenza effettiva dopo 6 mesi Però, se il paese è in black list…

di Flavio Rivera

…ossia l’individuazione dei soggetti che possono aderire allo scudo fiscale ter: persone fisiche (oltre ai privati anche gli imprenditori individuali e i professionisti); enti non commerciali (compresi i Trust); società semplici e associazioni tra professionisti. Sono escluse le Società in nome collettivo e accomandita, gli Enti commerciali, le Società commerciali ed i Soggetti non residenti. Occorre inoltre verificare anche i “presupposti oggettivi” della norma per verificare la possibilità di aderire allo scudo: è necessario infatti che chi intende “scudare” abbia attività detenute all’estero e che siano state violate le norme in materia di monitoraggio fiscale (vedi il Quadro RW del modello Unico).
Entrambi i presupposti devono essere soddisfatti per poter aderire allo scudo fiscale. Un altro interrogativo ricorrente riguarda la relazione “scudo-residenza all’estero”. In base alla norma italiana, si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Non è quindi sufficiente aver acquistato un immobile all’estero ed aver trasferito la propria residenza in un altro Paese per essere considerati fiscalmente ivi residenti: è necessario realmente vivere in questi paesi per più di 183 giorni l’anno.  Inoltre il requisito della residenza va verificato per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata e non necessariamente per i periodi precedenti; possono quindi essere inclusi tra i soggetti interessati tutti coloro che, pur non risultando formalmente residenti in Italia alla data di presentazione della dichiarazione riservata, vengano successivamente ad acquisire detto requisito nel periodo d’imposta in corso alla data stessa. Anche chi si è trasferito in un paese black list può, se vi sono i presupposti, rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa: sarà necessario manifestare all’intermediario il proprio status di residente italiano, rinunciando pertanto alla possibilità di fornire la prova contraria di cui al comma 2-bis dell’art. 2 del TUIR.
Gli effetti dello scudo si estendono anche agli imponibili connessi ad attività detenute all’estero in comunione, ma solo nei confronti del soggetto che ha presentato la dichiarazione di emersione.
Molto interessante è il caso della adesione allo scudo da parte degli eredi che presenta due possibili situazioni:
– De cuius deceduto dopo il 31/12/2008 – in questa ipotesi la dichiarazione riservata va presentata dagli eredi a nome del de cuius. Si ottiene la preclusione da accertamenti relativi ai redditi del de cuius per i quali gli eredi sarebbero solidalmente obbligati. Non si ha la riservatezza.
– De cuius deceduto prima del 31/12/2008: in questo caso la dichiarazione riservata va presentata dagli eredi a proprio nome e si ottiene la riservatezza prevista dal provvedimento stesso.

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