Scudo – Come giustifico il ritardo?

Ecco il quarto capitolo del nostro focus sulla circolare esplicativa 49/E dell’Agenzia delle Entrate.
Il punto 4 del documento è in realtà molto sostanzioso, ci concentreremo quindi su alcuni punti selezionati, in qualche modo più vicini alle problematiche del contribuente.
In particolare oggi faremo riferimento al rilascio della dichiarazione riservata da parte dell’intermediario, nonché all’individuazione delle cause ostative al completamento delle operazioni di rimpatrio entro il termine previsto.

In merito alla dichiarazione riservata si è chiesto all’autorità di “chiarire quale sia il momento in cui l’intermediario abilitato deve rilasciare copia della dichiarazione riservata”.
Segue la risposta pubblicata sulla circolare:
“Si ritiene che l’intermediario abilitato debba rilasciare la copia della dichiarazione riservata solo dopo il pagamento dell’imposta straordinaria e, in caso di rimpatrio, solo dopo la ricezione in deposito delle attività emerse. In presenza di cause ostative, si ritiene che l’intermediario debba rilasciare la suddetta copia che evidenzia l’importo sul quale è stata corrisposta l’imposta straordinaria, nonché la presenza di tali cause. Alla rimozione di queste ultime, la dichiarazione riservata originariamente presentata deve essere sostituita da una nuova dichiarazione che evidenzia l’importo effettivamente rimpatriato. Su tale ultimo importo si producono gli effetti dello scudo fiscale anche qualora sia intervenuta un’attività di controllo nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda dichiarazione. In sostanza, la definizione degli importi per i quali opera lo scudo fiscale è sospesa fino alla data di rilascio della seconda dichiarazione riservata”.
In poche parole la consegna della dichiarazione avviene nel momento in cui l’aliquota del 5% viene pagata, o dopo il deposito della attività interessate nel caso di rimpatrio. Solo nel caso in cui vi siano cause ostative, sarà necessario presentare una secondo dichiarazione.

Le cause ostative sono individuate nel paragrafo 4.5 della circolare, dove alla domanda “Cosa si intende per mancata conclusione delle operazioni di emersione per ‘cause oggettive non dipendenti dalla volontà del contribuente’? L’intermediario deve inoltre verificare la sussistenza delle cause ostative rappresentate dal contribuente al momento della presentazione riservata?”, l’Agenzia fa seguire un dettagliato elenco che riportiamo di seguito.
“Per l’individuazione delle cause ostative si può fare riferimento alla casistica elencata a titolo esemplificativo nella circolare n. 24/E del 13 marzo 2002.
In caso di rimpatrio:
-ritardi nel materiale trasferimento delle attività da parte degli intermediari non residenti (ad esempio, ritardi nell’esecuzione dei bonifici transfrontalieri o nell’incasso di assegni);
-necessità di attendere la scadenza di eventuali operazioni a termine già effettuate dall’interessato con riferimento alle attività destinate al rimpatrio;
-necessità di completare le operazioni di liquidazione delle attività ai fini del rimpatrio del relativo controvalore;
-necessità di attendere l’acquisizione della documentazione attestante la titolarità delle partecipazioni non rappresentate da titoli.
In caso di regolarizzazione:
-necessità di attendere l’esatta individuazione della composizione delle attività
da regolarizzare da parte dell’intermediario non residente;
-necessità di acquisire la documentazione dell’intermediario non residente attestante l’esistenza delle attività finanziarie da regolarizzare;
-necessità di acquisire la formale redazione delle eventuali perizie di stima al fine di attestare il valore delle attività da regolarizzare diverse da quelle finanziarie (tra i quali, gioielli, oggetti d’arte, immobili).
Al riguardo, si precisa che gli intermediari non assumono alcuna responsabilità circa la veridicità delle predette cause ostative, la cui responsabilità rimane esclusivamente a carico dell’interessato. Tuttavia, si richiama l’attenzione sulla circostanza che entro il 15 dicembre 2009 il contribuente, oltre ad aver corrisposto l’imposta straordinaria all’intermediario, deve aver avviato le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all’estero, ossia, ad esempio, deve aver dato l’ordine di liquidazione delle attività”.

Vogliamo tuttavia in questa sede rivelare che, fonti vicine a Bluerating, confermerebbero con sicurezza la forte probabilità che si giunga ad una proroga del limite ultimo per il rimpatrio di capitali, condizione che muterebbe la situazione corrente e quindi le suddette prescrizioni.

(Quarta puntata)

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