Scudo – Come si calcola il reddito presuntivo

Siamo giunti al sesto punto della nostra quotidiana rubrica incentrata sulla circolare applicativa 49/E prodotta dall’Agenzia delle Entrate in merito allo scudo fiscale.
Oggi approfondiremo le modalità di calcolo del reddito presuntivo.

All’autorità è stato chiesto se, ai fini della determinazione del reddito presuntivo, il tasso medio debba essere applicato al valore delle attività indicato nella dichiarazione riservata, oppure al valore delle attività effettivamente rimpatriate.
L’interrogativo posto nella circolare portava due esempi numerici, ovvero un esempio di 100 per quanto concerne il valore dichiarato nella dichiarazione riservata e 120 per l’effettivo rimpatrio.

La risposta dell’Agenzia, riprende l’esempio concreto nella risposta che riprendiamo senza modifiche qui di seguito:
“In alternativa al criterio analitico di determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1° gennaio 2009 e fino alla data di emersione delle attività, può essere utilizzato il criterio presuntivo di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990. Tale criterio consente di applicare un tasso medio ai fini della determinazione presuntiva della redditività delle attività rimpatriate, prescindendo dall’ammontare dei proventi effettivamente percepito.
Il tasso medio deve essere applicato sul valore delle attività indicato nella dichiarazione riservata (nell’esempio, 100), quale “patrimonio” dal quale deriva il reddito (sebbene determinato presuntivamente). Considerare, infatti, il valore delle attività effettivamente rimpatriate (nell’esempio,120) per determinare il reddito presuntivamente conseguito comporterebbe l’effettuazione del calcolo su un importo già comprensivo dei redditi realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata.
Si fa presente, inoltre, che i redditi effettivamente conseguiti (nell’esempio, 20) anche se eccedenti l’importo determinato sulla base del criterio presuntivo usufruiscono del regime della riservatezza”.

In pratica si fa riferimento alla possibilità da parte del contribuente di attribuire un valore all’attività che prescinda dai redditi conseguiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il momento in cui si è presentata la dichiarazione riservata.
Come già specificato nella normativa, il contribuente ha la possibilità di scegliere il valore dell’attività patrimoniale quindi, se si considera l’esempio fornito, il reddito presuntivo può essere calcolato sulla base dei 100 espresso nella dichiarazione riservata.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!