Un vantaggio per gli investitori

di Fabio Coco

  I sottostanti resteranno gli stessi sinora previsti per covered warrant e certificati, con però i sottostanti obbligazionari, limitati ai titoli di Stato, che sono stati ampliati anche a obbligazioni e titoli di debito in generale, ferma restando la previsione che deve trattarsi di strumenti negoziati in mercati regolamentati, che presentino elevati requisiti di liquidità. Per tutti gli SFDC, i sottostanti ammissibili saranno quindi quelli storici dei certificate e dei covered warrant, con l’aggiunta dei sottostanti obbligazionari. Relativamente a questi ultimi, però, “la richiesta della negoziazione su un mercato regolamentato (il termine “negoziazione” sembrerebbe escludere la Borsa del Lussemburgo) ed il requisito della liquidità (difficile da dimostrare visto che, per le obbligazioni, la MiFID non prevede un obbligo di reporting delle negoziazioni OTC), limiteranno significativamente il numero di sottostanti obbligazionari realmente ammissibili” ha spiegato Marcello Chelli, responsabile per l’Italia prodotti quotati per Société Générale. Dal punto di vista dell’informativa sui sottostanti, come in passato gli emittenti dovranno fornire la metodologia relativa a indici e panieri sottostanti e, al contempo, dovranno dimostrare la disponibilità per il pubblico dei prezzi dei sottostanti. “Grazie all’entrata in vigore della Transparency Directive viene, invece, meno l’obbligo, per l’emittente, di dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sulle società quotate sottostanti” ha proseguito il responsabile di SocGen. Borsa Italiana ha correttamente operato una chiara distinzione tra gli Etf e tutti gli altri strumenti che, con varie modalità e pay-off, presentano un rendimento correlato a un sottostante. Gli Etf sono fondi/sicav armonizzati che godono del favorevole contesto normativo della Direttiva Europea UCITS III, mentre gli altri strumenti sono stati classificati come degli “strumenti finanziari derivati cartolarizzati” (SFDC), a prescindere dai mercati di negoziazione. “Dal lato pratico per noi emittenti di tali prodotti non vi è alcun impatto sulle scelte di commerciali, sulle procedure di quotazione e neanche sugli adempimenti di tipo normativo” ha precisato Nicola Francia, responsabile prodotti quotati RBS per l’Italia. “Le nuove norme non hanno un impatto sugli emittenti (né in fase di emissione, né in fase di quotazione), ma garantiscono agli investitori finali una migliore classificazione degli strumenti” ha concluso Chelli.

Questo e altri articoli li  puoi trovare su Soldi,
in edicola in questi giorni

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!