Con un solo gestore

Si è sempre ritenuto che il patrimonio affidato in gestione deve necessariamente essere rappresentato da denaro e/o da strumenti finanziari che possono essere depositati presso l’intermediario medesimo (qualora sia autorizzato alla detenzione della liquidità e degli strumenti finanziari della clientela) ovvero presso un soggetto terzo (ad esempio, una banca). L’attuale definizione del servizio di gestione recata dall’articolo 1 del TUF, che ha recepito le indicazioni comunitarie, consente ora di ipotizzare che il patrimonio affidato in gestione ad un intermediario possa essere costituito anche da beni diversi dagli strumenti finanziari e dal denaro.
E’ previsto infatti che per servizio di gestione deve intendersi ogni gestione di portafogli di investimento qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari. Il tenore letterale della norma lascia intendere che per esservi gestione è sufficiente che il patrimonio del cliente comprenda almeno uno strumento finanziario, ma ciò significa che lo stesso patrimonio può essere composto anche da beni diversi quali, ad esempio, altri prodotti finanziari, immobili, valute, metalli. La presenza di un solo strumento finanziario nel portafoglio dell’investitore comporta da un lato l’applicazione automatica al mandato gestorio delle regole di condotta previste dal TUF e delle disposizioni di attuazione, inclusa la riserva di attività a favore dei soggetti abilitati, ma nel contempo sembra riconoscere ai soggetti abilitati, se il mandato conferito dall’investitore lo prevede, la legittimazione ad effettuare investimenti anche in beni diversi dagli strumenti finanziari. La Consob ha in passato escluso con proprie comunicazioni la possibilità per un gestore italiano di compiere operazioni su beni diversi dagli strumenti finanziari, ma si è riferita alla disciplina precedente il recepimento della Direttiva MiFID; sarebbe interessante conoscere l’attuale orientamento dell’Autorità di vigilanza a seguito delle intervenute modifiche alla disciplina del TUF, anche se ufficialmente non risultano essere state presentate richieste di chiarimenti da parte degli intermediari.
Peraltro, qualora dovesse essere confermata l’estensione dell’oggetto dell’attività del gestore si porrebbero questioni interpretative. Vi è da chiedersi se le regole di condotta previste per lo svolgimento dei servizi di investimento debbano essere applicate, in quanto compatibili, con riferimento a tutti i beni che compongono il portafoglio del cliente ovvero soltanto alle operazioni relative a strumenti finanziari.
Ci si riferisce agli obblighi informativi sugli strumenti finanziari trattati nell’ambito del servizio che potrebbero essere estesi anche agli altri beni oggetto di investimento, alla disciplina degli inducements, alle rendicontazioni periodiche che potrebbero rappresentare le operazioni su tutti gli investimenti effettuati nel periodo di riferito e la valorizzazione degli stessi ad una certa data.
Con riferimento alle specifiche disposizioni che regolano la prestazione di questo servizio, pare opportuno che il contratto debba prevedere, oltre alle categorie di strumenti finanziari, anche le tipologie di altri beni in cui può essere investito il patrimonio del cliente.
La valutazione dell’adeguatezza delle operazioni riferite a strumenti finanziari deve necessariamente tener conto anche della composizione del patrimonio investito in altri beni o attività, ma è difficile pensare che la disciplina della suitability rule debba essere applicata anche con riferimento ad operazioni che abbiano ad oggetto beni diversi dagli strumenti finanziari.
Si pone poi un problema legato alla professionalità degli intermediari che sono tenuti a possedere conoscenze ed esperienze elevate nel campo finanziario, ma che potrebbero non avere le necessarie competenze in altri settori.
Se dovesse essere confermato in sede interpretativa che i gestori italiani sono legittimati ad investire i patrimoni dei clienti in beni diversi dagli strumenti finanziari, dovranno necessariamente essere emanate ulteriori disposizioni volte a disciplinare il comportamento degli intermediario e i requisiti professionali e organizzativi, così come è oggi previsto per la gestione collettiva del risparmio.

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