Scudo, niente da fare per chi ha ricevuto il questionario

Siamo giunti all’ottava puntata della rubrica dedicata alla circolare 49/E inerente lo scudo fiscale.
Il punto 8 tratta delle cause ostative e in particolare oggi ci concentriamo sui famosi questionari relativi alle disponibilità costituite all’estero, inviate nel corso di ottobre e novembre dall’autorità fiscale.
Pubblichiamo due domande che riteniamo utili se riportate di seguito come nel testo della circolare, in quanto strettamente connesse,
Nella prima questione si legge: ”Laddove un soggetto abbia ricevuto il questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero può avvalersi delle procedure di emersione delle attività detenute all’estero?”.
La risposta a questa domanda giunge tardiva in quanto, a lungo c’è stata molta confusione a riguardo. L’Agenzia delle Entrate ha fornito il seguente chiarimento:
“La Circolare n. 43/E del 2009 ha precisato che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti dalla norma in tutte le ipotesi in cui, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, siano stati ‘portati formalmente a conoscenza’ del contribuente inviti, questionari e richieste di cui all’articolo 32, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Al riguardo è stato, altresì, precisato che ‘per formale conoscenza si intende la notifica degli stessi’.
Pertanto, il soggetto al quale sia stato notificato il ‘questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero’, inviato ai sensi del citato articolo 32, e abbia detenuto alcuni degli investimenti ovvero compiuto alcuna delle operazioni finanziarie indicate in dettaglio nei quesiti da 1 a 5 del questionario stesso non può procedere all’effettuazione delle operazioni di regolarizzazione o rimpatrio di cui all’articolo 13-bis”.

Il punto 8,3 della circolare riporta invece un’altra domanda riguardante un caso più particolare, che potrebbe rientrare nei casi interessati da cause ostative:
“Un soggetto che, successivamente all’avvenuta adesione alle procedure di emersione delle attività detenute all’estero, riceva il ‘questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero’, è tenuto alla compilazione e restituzione dello stesso?”.
Segue risposta dell’Agenzia:
“Come noto, l’inibizione dei poteri di accertamento è prevista limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Tale preclusione si riferisce in ogni caso a presupposti verificatisi fino al 31 dicembre 2008. La notifica al contribuente di inviti e questionari di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 rientra tra le attività istruttorie prodromiche all’accertamento, attraverso la quale gli uffici finanziari possono richiedere dati e notizie afferenti a situazioni fiscalmente rilevanti. Pertanto, i destinatari del ‘questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero’ sono tenuti, in ogni caso, a restituire il questionario stesso compilato limitatamente agli investimenti ovvero alle operazioni finanziarie in esso indicati (quesiti dal numero 1 al 5), salvo opporre agli organi competenti l’avvenuto rimpatrio o regolarizzazione di attività detenute all’estero entro i trenta giorni successivi alla notifica del questionario stesso”.
Il discorso è quindi molto chiaro: chi ha ricevuto il questionario ha il dovere di compilarlo a meno che non comunichi alle autorità l’avvenuto rimpatrio delle attività interessate o l’imminente perfezionamento della pratica entro un mese dal ricevimento del documento. Chi abbia ricevuto il questionario prima di aver iniziato le pratiche di rimpatrio o regolarizzazione non può avvalersi dello scudo.

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