Scudo, così il rimpatrio degli immobili

Con la circolare 6/E di l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove indicazioni che sciolgono i dubbi degli operatori. In particolare torna a soffermarsi sullo scudo fiscale e detta il passo degli adempimenti per regolarizzare la propria posizione, fornendo ulteriori indicazioni rispetto al documento di prassi 3/E del 29 gennaio scorso.

In particolare l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul rimpatrio giuridico degli immobili e delle altre attività patrimoniali detenute all’estero tramite fiduciarie residenti. Nella circolare è chiarito che il contratto di amministrazione con queste società può anche avere durata illimitata. Il contribuente conferisce alla società fiduciaria il mandato a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni, tra i quali, ad esempio, il versamento dell’imposta straordinaria, la locazione o la vendita del bene, l’esercizio dei diritti patrimoniali, il regolamento dei flussi finanziari, ecc., secondo le istruzioni dettate dal contribuente. 

Inoltre, la circolare ricorda che anche il rimpatrio giuridico, eseguito cioe’ senza il trasferimento materiale del bene in Italia, tramite un intermediario italiano che formalmente ne gestisce le attivita’, esonera il contribuente dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Per tutta la durata del contratto, quindi, sia il contribuente sia l’intermediario sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale.

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