La normativa sui mercati finanziari contempla una serie di principi che presiedono all’attività di regolamentazione della FINMA. Secondo tali principi, l’Autorità di vigilanza è chiamata ad esplicare la propria attività di regolamentazione solo nella misura in cui essa sia necessaria al raggiungimento degli obiettivi della vigilanza (protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, garanzia della funzionalità dei mercati finanziari e tutela della reputazione e della competitività della piazza finanziaria svizzera).
Nell’esercizio della sua attività la FINMA deve tenere conto di diversi fattori, fra cui i costi e gli effetti di una misura di regolamentazione, le differenti condizioni degli assoggettati alla vigilanza (settori di attività o rischi) e gli standard minimi internazionali. La FINMA deve inoltre impegnarsi a favore di un processo di regolamentazione trasparente e di una partecipazione adeguata degli interessati, così come promuovere i sistemi di autodisciplina. In sostanza un ruolo di primo piano spetta allo svolgimento coerente e ben definito del processo di regolamentazione, alla trasparenza e all’opportuno coinvolgimento degli interessati.