A ottobre cambia tutto

di Luca Benvenuto

In esito ad una duplice consultazione, iniziata nel 2008 e conclusasi nel dicembre 2009, la Consob ha approvato, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, la nuova disciplina in materia di operazioni con parti correlate, riguardante le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Tali società dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il primo ottobre 2010, per quanto attiene alle regole in materia di trasparenza, ed entro il 2011 con riferimento alle nuove procedure che dovranno essere seguite in presenza di operazioni con parti correlate. La disciplina in oggetto, con la quale viene data attuazione da un lato alla delega di cui all’art. 2391-bis del codice civile e, dall’altro, agli artt. 114 e 154-ter del Testo Unico della Finanza, definisce il quadro procedurale di cui le società dovranno dotarsi, nonché le regole di correttezza e trasparenza che dovranno essere rispettate nello svolgimento delle operazioni con parti correlate. Lo scopo finale della normativa è quello di garantire la maggior tutela non solo degli azionisti di maggioranza, ma anche di tutti i titolari di interessi potenzialmente in contrasto con quelli delle parti correlate.
La prima importante novità contenuta nel regolamento è data dalla definizione di “parte correlata”: tale definizione, nell’ambito della quale rientrano tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, esercitano o subiscono il controllo della società quotata, sono ad essa collegati, anche per il tramite di un contratto di joint-venture, o comunque esercitano su di essa un’influenza notevole, è stata sganciata dalla disciplina contabile dello IAS24, cui si faceva in precedenza riferimento.
Un ulteriore elemento di novità della nuova normativa, è rappresentato dal ruolo riconosciuto ai cosiddetti amministratori indipendenti: costoro, infatti, da un lato sono deputati sia ad approvare le procedure minime di cui dovranno dotarsi le società interessate; dall’altro, dovranno essere coinvolti, a livello informativo e decisionale, in merito ad ogni operazione con parti correlate che non benefici delle poche esenzioni concesse dalla normativa.
Più in particolare, il regolamento prevede che ogni operazione con soggetti correlati debba essere preventivamente valutata da un comitato composto da amministratori non esecutivi (per la maggior parte indipendenti), il quale esprima un parere obbligatorio ma non vincolante, eventualmente anche facendosi assistere da esperti indipendenti, sull’interesse della società al compimento dell’operazione, sulla sua convenienza e sulla correttezza delle condizioni applicate. Qualora il Consiglio di amministrazione decida di discostarsi dal parere negativo espresso dal comitato, occorrerà darne evidenza al pubblico, spiegando le ragioni per le quali l’organo di amministrazione abbia deciso di discostarsi dal parere del comitato.
Per alcune operazioni, definite “rilevanti” in ragione del superamento di specifici parametri (ad esempio la soglia del 5% per uno degli indici individuati nel documento allegato al regolamento, quali patrimonio netto, attivo totale, passività totali, ovvero degli ulteriori criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione), sono poi delineati presidi ulteriori: il parere del comitato avrà infatti valore vincolante per l’organo di amministrazione, e per potersi discostare da tale parere sarà necessaria una votazione assembleare con il voto favorevole espresso, oltre che con le maggioranze di legge, anche con la maggioranza dei soci non correlati. Tali presidi “rafforzati” non si applicheranno nei confronti delle società di minori dimensioni né alle società di recente quotazione (nei primi due anni dall’ammissione in Borsa).

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