Consulenza e distribuzione

Con la MiFID e il suo recepimento in Italia vi è stata la fissazione di due pilastri della disciplina dei servizi di investimento in strumenti finanziari: da un lato, la prescrizione che la consulenza è un servizio di investimento, anche se l’espletamento in servizi finanziari non è necessariamente conseguente alla consulenza, ma per la sua idoneità a indirizzare gli investimenti, e dall’altro la prescrizione che gli intermediari di collocamento possono prestare consulenza remunerata anche per il tramite dei promotori finanziari. Anche per il tramite di promotori gli intermediari possono quindi sia collocare sia effettuare consulenza, servizi su un piano di pari dignità.

Ma la pari dignità è esclusa da un dato evidente: la consulenza può essere effettuata anche da persone fisiche e persone giuridiche apposite che non possono effettuare altra attività di servizi di investimento. Tali soggetti possono essere remunerati solo con provvigioni per l’attività di consulenza, mentre gli intermediari e i promotori possono esser remunerati sia per la consulenza sia per il collocamento ed inoltre possono ricevere dalle imprese in cui i clienti investono sulla base della consulenza le retrocessioni di parte delle commissioni delle stesse imprese dall’investimento finale. Quindi, solo i consulenti appositi vengono denominati consulenti indipendenti, di modo che gli intermediari e i promotori vengono ad essere derubricati quali consulenti non ottimali in quanto destinati ad altre incombenze che possono pregiudicare la consulenza. Si infrange così irrimediabilmente la coerenza dell’impianto normativo italiano, estremamente innovativo nel tutelare e salvaguardare professionalità, e che inizialmente sembrava recepito dalla MiFID, che in realtà lo ha distorto.

L’impianto normativo italiano si basa sulla circostanza che l’attività di distribuzione dei prodotti e dei servizi finanziari è riservata agli intermediari autorizzati al pari degli altri servizi di investimento, da un lato,e dall’altro che gli intermediari possono operare, nella modalità più insidiosa per i risparmiatori in quanto sorprendente, quella dell’offerta “fuori sede”, solo avvalendosi di persone fisiche in possesso di determinati e rigorosi requisiti di professionalità e sulla base di ciò iscritte ad albo sotto il controllo pubblico, i promotori finanziari. Chiara è la distinzione di ruolo tra intermediari, unici responsabili della politica commerciale, e promotori  finanziari, collaboratori qualificati degli intermediari: ciascun intermediario può operare per più società prodotto, mentre ciascun promotore finanziario può promotore per un solo intermediario.

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