Prima cosa: conosci il tuo cliente

Know your customer è regola basilare di tutta l’attività finanziaria. Ma fino a che punto bisogna spingere questa conoscenza? A leggere una sentenza “secca”, molto concisa della Cassazione (sole tre pagine) sembrerebbe che questa conoscenza debba essere molto approfondita, quasi senza limiti, o, meglio ancora, ai limiti della preveggenza. Il caso è questo: nel 1984 e 1992 la banca concede finanziamenti ipotecari a un gruppo di aziende. Nel 1993 la procura agisce contro i proprietari (in forte odore di criminalità organizzata) e nel 1994 i beni sono sequestrati. La banca si oppone in quanto ritiene di avere un diritto ipotecario precedente con la conseguenza che sui beni potrà soddisfare le proprie ragioni prima di chiunque altro creditore, Stato compreso. I primi due gradi di giudizio danno torto alla banca, che comunque non si rassegna e, nei biblici tempi della giustizia italiana, giunge nel 2011 in Cassazione. Non cambia nulla.

La Cassazione conferma le sentenze di merito, anzi è durissima nell’affermare che le banche fanno un’analisi attentissima di ogni operazione e prima di scucire quattrini studiano approfonditamente il cliente e l’operazione proposta. In un centro relativamente piccolo poi, di 26mila abitanti, dove ognuno conosce tutto degli altri, non è pensabile che i solerti funzionari della banca non conoscessero la provenienza criminale dei fondi dei propri clienti, nonché le loro attività, sempre di natura criminale, sul territorio. In breve la banca, e per essa i suoi funzionari, non era in buona fede quando concedeva un prestito ai camorristi. La morale è che la banca avrebbe dovuto conoscere nel 1984 quanto la polizia giudiziaria ha incominciato a scoprire o agire nel 1993. Una bella preveggenza! Ovviamente l’analisi dei fatti e dei documenti della causa può portare a simile conclusione e di questo non discutiamo.

Desta perplessità la descrizione di questi funzionari di banca pignolissimi coi normali clienti e asserviti invece ai boss locali o comunque ai potenti. Vi traspare una venatura di polemica demagogica verso il sistema bancario- finanziario di moda in questo periodo. Trasferendo il principio affermato dalla cassazione nel campo dei servizi d’investimento, le cose si complicano ulteriormente. A stretto rigore, laddove vi fosse il sospetto di attività criminosa da parte del proprio cliente, dovrebbero scattare le segnalazioni all’antiriciclaggio e soprattutto non si dovrebbe più operare con quel cliente. Questa è la legge e così va applicata. Ben più difficile è accettare il fatto che l’int e rmediario “ d e b b a ” conoscere le attività criminali di chi è ancora incensurato. Così si chiede all’intermediario di anticipare non solo l’attività, ma lo stesso giudizio della polizia giudiziaria e della magistratura.

O peggio si chiede all’operatore di basarsi su voci popolari o impressioni o altre situazioni di stretta emotività. Questa pretesa è eccessiva. E anche i conseguenti rischi. Chi può serenamente affrontare un m e m b r o della criminalità organizzata ancora “pulito” e rifiutarsi di fare investim e n t i per lui? Giusto nel caso che l’operazione in sé sia palesemente sospetta, vuoi per le modalità vuoi per la incerta o non trasparente provenienza dei fondi, l’operatore deve rifiutarsi di eseguirla, ma nelle altre circostanze riesce difficile pensare che il cittadino sia disponibile a rischiare sulla base di sensazioni, vox populi o altri elementi di non immediato riscontro. Questi aspetti non traspaiono nella motivazione della sentenza della cassazione. Eppure, nell’applicazione pratica del principio di diritto sono fondamentali e andrebbero valutati con maggiore serenità laddove si ritenesse di trasferire lo stesso principio nel campo dei servizi d’investimento. Un elemento, implicito, della sentenza è positivo: la rivalutazione della figura del responsabile di filiale della banca quale profondo conoscitore del territorio in cui opera, al di là e anche contro tutti i rating e modelli interni.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!