L’intrigo del decreto salva Italia

Il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la riforma della tassazione sulle rendite finaziarie, secondo il decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011. Ma quali sono le principali novità?

L’aliquota unica al 20% sui redditi di natura finanziaria.

In precedenza le rendite finanziarie erano tassate con due aliquote distinte: 12,5% per la maggior parte degli strumenti finanziari (ad esempio azioni, titoli di stato, fondi comuni, pronti contro termine); 27% per gli interessi sui conti correnti, depositi a risparmio ed altri strumenti finanziari come ad esempio specifiche categorie di obbligazioni societarie. Dal primo gennaio 2012 i rendimenti di queste forme di risparmio sono tassati con un’aliquota unica del 20%, ad eccezione di titoli di Stato italiani ed equiparati (ad esempio titoli emessi da enti territoriali quali i comuni e da organismi sovranazionali come la Bei) che hanno conservato l’aliquota del 12,5%; Titoli emessi da Stati esteri compresi nella cosiddetta “white list”, elenco di stati e territori che, sulla base di convenzioni, assicurano un adeguato scambio di informazioni (decreto ministeriale del 4/9/1996 e successive modifiche). Anche questi titoli hanno conservato l’aliquota del 12,5%; Fondi pensione e Pip (piani individuali pensionistici), che hanno mantenuto l’aliquota dell’11%.

Bond bancari e bond dei grandi emittenti (società quotate)

Per i titoli obbligazionari che non rientrano nelle eccezioni di cui sopra, sulle cedole di emissione maturati al 31 dicembre 2011 ci sarà la possibilità di accreditare l’importo derivante dall’applicazione della nuova aliquota del 20% e addebitare l’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota del 12,5%. Facciamo l’esempio di un’obbligazione con cedola semestrale 01/10/2011 e 01/04/2012. 1° fase: sugli interessi maturati dal 01/10/2011 al 31/12/2011 a gennaio verrà accreditata l’imposta del 20% e addebitata l’imposta del 12,5%. 2° fase: su tutti gli interessi maturati dal 01/10/2011 al 01/04/2012 sarà addebitata l’imposta del 20%.

Fondi comuni, sicav, etf e polizze assicurative

I fondi comuni di investimento, le sicav, gli etf e le polizze assicurative prevedono un’aliquota di tassazione del 20%; tuttavia se al loro interno sono presenti titoli che mantengono l’aliquota del 12,5%, è prevista una riduzione della base imponibile perconsiderare la minore tassazione applicata a questi strumenti.

Minusvalenze

Le minusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2011 potranno essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012, limitatamente al 62,5% del loro ammontare.

Affrancamento

Da intendersi per persone fisiche e assimilati in regime dichiarativo o del risparmio amministrato. A seguito del cambio di aliquota di tassazione, è prevista la possibilità di allineare il valore fiscale di carico degli strumenti finanziari presenti in portafoglio al 31 dicembre 2011 alla quotazione ufficiale di fine anno (affrancamento). L’opzione per l’affrancamento non comporta la vendita materiale degli strumenti finanziari e l’accredito del controvalore ma produce gli stessi effetti fiscali, consentendo di beneficiare ancora della tassazione del 12,5% sugli eventuali risultati positivi.  Le eventuali minusvalenze saranno invece utilizzabili per compensare plusvalenze successive nei limiti del 62,5%. In caso di regime del risparmio amministrato, è possibile esercitare l’opzione per l’affrancamento rivolgendosi all’istituto finanziario di riferimento dal 1° gennaio al 31 marzo 2012. Questa opzione avrà efficacia per tutti gli strumenti finanziari inclusi nello stesso rapporto alla data del 31 dicembre ed ancora detenuti alla data di esercizio dell’opzione; in caso di risultati positivi, sarà addebitata sul conto corrente la tassazione del 12,5%.

Imposta di bollo

Da quest’anno prodotti e strumenti finanziari, anche se non soggetti a obblighi di deposito, subiranno a titoli di imposta di bollo una tassazione pari allo 0,10% annuo, con un limite di 1.200 euro, alzato allo 0,15% dall’anno successivo senza limiti di importo. Sono esclusi fondi pensione e sanitari. Sulle attività finanziarie scudate, se ancora in regime di segretazione, invee, l’impots adi bollo sarà pari per il 2012 all’1% applicato al valor del 6 dicembre 2011 che aumenterà l’anno prossima all’1,35% e passerà allo 0,40% da quello successivo. Se le attività finanziarie scudate alla data del 6 dicembre 2011 siano state prelevate dal rapporto di deposito, si pagherà comunque l’1% a titolo di imposta straordinaria.

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